Interessi su rimborso Ires da deducibilità Irap decorrono dal versamento (Cass. civ. Sez. V n. 16272 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma svolgono funzione compensativa, reintegrando la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma versata e da restituire. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens. Nel caso di deducibilità forfettaria dell’Irap ai fini delle imposte sul reddito, prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 185/2008, anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2008, la retroattività della norma priva di titolo il pagamento ex tunc, con conseguente decorrenza degli accessori dalla data del versamento e non da quella di entrata in vigore dello jus superveniens.
Il Fatto
Una società, nella veste di consolidante, chiedeva la restituzione di una somma versata a titolo di Ires, fondando la pretesa sulla sopravvenuta deducibilità parziale dell’Irap ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 185/2008, convertito in legge. L’Amministrazione finanziaria riconosceva solo in parte l’importo richiesto e la società impugnava il diniego parziale implicito, domandando la differenza e gli interessi maturati su quanto già corrisposto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva in parte l’appello erariale, limitatamente al calcolo degli interessi, dichiarandolo inammissibile nel resto per genericità dei motivi. Secondo la CTR gli interessi decorrevano dall’entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, avendo l’erario percepito le somme in buona fede prima di tale data, con conseguente applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e decorrenza dalla domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. La motivazione dei giudici di appello è graficamente presente e comprensibile, fondandosi sulla ritenuta applicabilità del principio della buona fede del percipiente dell’indebito; il vizio di motivazione apparente, richiamate Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016, non ricorre.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte ribadisce il principio affermato da Cass. n. 13755 e n. 13768 del 2024, Cass. n. 15891 del 2024 e Cass. n. 16206 del 2024: gli interessi sulla sorte da rimborsare maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento. Viene confermato l’orientamento di Cass. n. 29073 del 2023 e superato il precedente isolato di Cass. n. 16566 del 2023.
Il fondamento è la specialità delle norme tributarie rispetto ai principi civilistici in tema di indebito. L’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 individua nella data del versamento il riferimento temporale certo e univoco per l’individuazione del semestre iniziale, prescindendo dallo stato soggettivo dell’accipiens. Il regime speciale della ripetizione tributaria, basato sull’istanza di parte da presentare a pena di decadenza, impedisce l’applicazione della disciplina dell’indebito comune, come affermato da Sezioni Unite n. 13676 del 2014 e da Cass. n. 21106 del 2022. La funzione compensativa degli accessori prescinde da un ritardo colpevolmente imputabile all’Amministrazione.
Il principio vale anche quando il diritto al rimborso derivi da evento sopravvenuto: diversamente il contribuente subirebbe la cristallizzazione parziale degli effetti di un versamento pacificamente non dovuto. Nel caso della deducibilità dell’Irap di cui all’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, la retroattività ha privato di titolo il pagamento ex tunc, imponendo la reintegrazione integrale dal momento del versamento. Pacifica la retroattività dell’art. 6 d.l. n. 185/2008, confermata da Corte cost. n. 232 del 2012, la CTR ha errato nell’individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore dello jus superveniens.
Il terzo motivo resta assorbito. Quanto al ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo, non confrontandosi con la ratio processuale della CTR; è fondato il secondo, poiché l’appello erariale indicava gli estremi fattuali e giuridici del diniego ed era quindi ammissibile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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