Estinzione accelerata e istanza tardiva: non luogo a provvedere senza opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 12376 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022, la mancata proposizione dell’istanza di decisione dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio determina l’estinzione del giudizio, dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Avverso tale decreto l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., da proporsi a pena di inammissibilità nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui l’istanza di decisione sia stata tempestivamente presentata ma, per un disguido tecnico/informatico, evidenziata solo dopo la pronuncia del decreto di estinzione, sulla stessa va dichiarato il non luogo a provvedere in mancanza di attivazione, da parte del ricorrente, tanto dell’opposizione quanto della richiesta di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Roma ha convalidato, in data 6 luglio 2024, il provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR di Roma, emesso dal Questore in data 3 luglio 2024. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L’Amministrazione è rimasta intimata.

Nel giudizio di legittimità è stata formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata al difensore. Decorso il termine di legge senza opposizione, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio con decreto n. 29429/2024, pubblicato e comunicato in data 14 novembre 2024. Successivamente la Cancelleria ha riscontrato che il ricorrente aveva tempestivamente depositato, in data 7 novembre 2024, istanza di decisione del ricorso, accettata al PCT solo in data 14 dicembre 2024, dopo l’emissione del decreto di estinzione. Il difensore non ha proposto né l’opposizione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., né la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è stato già definito e il giudizio dichiarato estinto con il decreto n. 29429/2024. La questione giuridica concerne la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, delineata dagli artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.

Il novellato art. 380-bis cod. proc. civ. prevede che il presidente della sezione, o il consigliere delegato, possa formulare una sintetica proposta di definizione con l’indicazione delle ragioni di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza. Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere la decisione del ricorso con apposita istanza.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 9611/2024, secondo cui l’istanza non apre una nuova fase del giudizio di cassazione né provoca una frammentazione del procedimento. Il legislatore ha posto a carico del difensore l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione, quale atto di impulso processuale che coinvolge personalmente la parte ricorrente. La mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione lascia intendere rinunciato il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. con decreto monocratico, attribuendo significatività legale a un comportamento processuale omissivo equipollente a tacita rinuncia all’impugnazione.

Quanto al decreto di estinzione, la previsione secondo cui la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. comporta l’operatività del terzo comma: il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna parte chiede la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La richiesta si configura come sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione, ma atto che rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata. Sul punto sono richiamate Cass. Sez. U. n. 19980/2014, Cass. n. 16625/2015, Cass. n. 3358/2025 e Cass. n. 10131/2024.

Nel caso in esame il ricorrente, pur avendo ricevuto regolare comunicazione del decreto di estinzione, non si è avvalso né della facoltà di proporre opposizione, né della revocazione, rimanendo silente anche dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale. La Corte afferma quindi che, nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., in cui l’istanza di decisione sia stata tempestivamente presentata ma evidenziata solo successivamente alla pronuncia del decreto di estinzione per un disguido tecnico/informatico, sulla detta istanza va dichiarato non luogo a provvedere, in mancanza di attivazione dell’opposizione o della revocazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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