Espulsione illegittima se pende ricorso sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 12430 del 10.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione emanato nei confronti dello straniero mentre pende, davanti al giudice ordinario, il ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta anteriormente al provvedimento espulsivo è privo di validità ed efficacia. Opera, infatti, la sospensione ex lege degli effetti del rigetto della Commissione territoriale, sicché il cittadino straniero ha il diritto di attendere l’esito della domanda fino al primo grado di giudizio, salvo che trovino accesso procedure in deroga al principio generale. Il giudice di pace che abbia omesso di confrontarsi con la pendenza del procedimento di protezione internazionale incorre in violazione di legge e la decisione va cassata, potendo la Corte decidere nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente era entrato in Italia nel 2017 e aveva presentato domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale rigettava l’istanza con provvedimento notificato nel febbraio 2022. Lo straniero proponeva tempestivo ricorso davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, procedimento ancora pendente quando, nel dicembre 2023, veniva emesso e notificato il decreto di espulsione.

Avverso il decreto lo straniero ricorreva al Giudice di pace, lamentando la violazione della norma che sospende gli effetti del rigetto. Il Giudice di pace respingeva il ricorso, qualificando il decreto di espulsione come provvedimento obbligatorio e vincolato e negando qualsiasi sindacato sulla posizione di soggiorno. La decisione è stata impugnata in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., dell’art. 13, commi 2 e 3, e dell’art. 35 bis, comma III, d.lgs. n. 25 del 2008. Contestava, in particolare, l’affermazione del Giudice di pace secondo cui al momento dell’accertamento egli era privo di titoli di permanenza, senza alcun confronto con le doglianze relative alla pendenza del giudizio di protezione.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il cittadino straniero non poteva essere espulso perché pendeva il ricorso davanti al Tribunale sulla domanda di protezione internazionale proposta anteriormente al provvedimento espulsivo. Il ragionamento si fonda sulla sequenza temporale: l’istanza di protezione precede l’espulsione e il relativo giudizio è ancora in corso.

Nella specie era in atto il procedimento di protezione internazionale ordinario, con conseguente operatività della sospensione ex lege degli effetti del rigetto da parte della Commissione territoriale. Da ciò deriva che il provvedimento amministrativo impugnato è privo di validità ed efficacia, perché lo straniero ha diritto di attendere l’esito della domanda fino al primo grado, ove non trovino accesso procedure in deroga al principio generale.

In accoglimento del ricorso la Corte cassa il provvedimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., annullando il decreto di espulsione. Quanto alle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento, e le spese vanno liquidate dal giudice di pace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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