Opposizione a precetto per procura nulla è agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. III n. 16999 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura concernente la mancanza di valida procura per l’atto di precetto e quella relativa all’irrituale spedizione in forma esecutiva del titolo, quando non si contesti l’inesistenza del titolo o del credito, integrano opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e non opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. Ne deriva che avverso la sentenza che abbia deciso tale opposizione è esperibile la sola opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che l’appello è improponibile e va rilevato d’ufficio, anche in cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non può invocarsi il principio dell’apparenza quando il giudice non abbia espressamente qualificato l’azione, dovendosi invece procedere alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole da un ex socio per il recupero di un credito riconosciuto con sentenza di primo grado in favore di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L’opponente eccepiva, tra l’altro, l’inesistenza del titolo esecutivo, l’irregolarità della richiesta di spedizione in forma esecutiva e la mancanza di valida procura per l’atto di precetto.
Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava integralmente quello principale. La società ricorreva allora per la cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte pone una questione preliminare: la qualificazione dei vizi dedotti, per stabilire se l’opposizione rientri nell’art. 615 o nell’art. 617 cod. proc. civ., per le quali valgono regimi di impugnazione differenti.
Sul punto la Corte richiama l’orientamento secondo cui la censura sulla mancanza di valida procura per l’atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con cui si fanno valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva, fra cui il titolo esecutivo e il precetto. Nello stesso senso, la denuncia dell’omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva integra opposizione agli atti esecutivi quando riguardi la sola correttezza della spedizione ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., mentre è opposizione all’esecuzione se si contesta l’inesistenza del titolo o la mancata soddisfazione delle condizioni di efficacia esecutiva.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’opponente non ha mai dedotto in modo argomentato l’inesistenza del titolo esecutivo o del credito, limitandosi a contestare la procura nulla e l’irritualità della spedizione. I motivi di opposizione danno dunque luogo a un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Consegue l’improponibilità dell’appello. Non può invocarsi il principio dell’apparenza, perché non risulta che il Tribunale avesse espressamente qualificato l’opposizione come proposta ex art. 615 cod. proc. civ.
Pertanto la Corte pronuncia d’ufficio la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. L’improponibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, trattandosi di questione che determina l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.