Motivazione apparente della sentenza d’appello per relationem acritica (Cass. civ. Sez. II n. 19890 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, richiamata per relationem quella di primo grado, si limiti ad aderirvi in modo acritico, senza vagliare i motivi di gravame, le risultanze della consulenza tecnica e i documenti allegati, è affetta da motivazione apparente. Il vizio integra la violazione del minimo costituzionale della motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012. La legittimità del rinvio per relationem presuppone che il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì che dalla lettura di entrambe le sentenze emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Non è sufficiente la mera indicazione delle pagine reputate salienti, né l’evocazione di un elemento spurio e irrelato, quando manchi l’esame critico della prospettazione impugnatoria.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio, davanti al Tribunale, la titolare di un fabbricato confinante e il fallimento di altri due soggetti, deducendo la violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni prevista dal regolamento edilizio comunale. Chiese la condanna all’arretramento dell’immobile fino alla distanza di cinque metri dal confine e alla distanza legale dal fronte del proprio fabbricato, assumendo la qualità di frontista preveniente.
I convenuti si difesero deducendo l’anteriorità della propria costruzione rispetto alla formazione del confine, l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia e, in via ulteriore, l’operatività del principio di prevenzione a carico della società attrice. La convenuta propose altresì domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento. Il Tribunale accolse la domanda principale. La Corte d’appello rigettò sia il gravame principale sia quello incidentale, richiamando la decisione di primo grado. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il secondo motivo, relativo al denunciato difetto assoluto di motivazione, dichiarando assorbite le altre censure. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato giudicato scarno e assertivo, tale da non soddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
I giudici di merito, dopo aver negato l’ammissibilità dell’acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza illegale — posizione in contrasto con la giurisprudenza consolidata — hanno rigettato l’impugnazione richiamando la decisione di primo grado. Hanno confermato la mancata prova dell’anteriorità della costruzione rispetto alla costituzione del confine, intervenuta con la vendita del 1983, e hanno attribuito natura soggettiva alle valutazioni del consulente tecnico.
La Corte ha ricordato che è legittima la sentenza che, richiamata per relationem quella di primo grado, ne condivida le conclusioni, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Va invece cassata la decisione che si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza valutare l’infondatezza dei motivi di gravame, come affermato da Sez. I n. 20883 del 2019 e Sez. III n. 2397 del 2021.
Nel caso concreto, la sentenza d’appello ha evocato l’atto di vendita del 1983, ma ha omesso il vaglio delle questioni di fatto sottoposte al giudice di secondo grado, l’esame critico delle risultanze della consulenza e dei documenti allegati, nonché l’esposizione specifica dei condivisi argomenti del primo giudice. A tale carenza non può supplire la mera indicazione delle pagine reputate salienti, né l’evocazione di un elemento definito spurio e irrelato.
La Corte ha richiamato la nozione di motivazione apparente, che ricorre quando essa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Sez. VI n. 13977 del 2019; Sez. Un. n. 22232 del 2016). Ha poi ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, essendo denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile (Sez. Un. n. 8053 del 2014; Sez. Un. n. 8054 del 2014).
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che riesaminerà la vicenda e accerterà, ove occorra, la sussistenza di ius superveniens impediente la demolizione, profilo rimasto assorbito con il sesto motivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.