Motivazione apparente e stato di espellibilità del richiedente asilo (Cass. civ. Sez. I n. 12435 del 10.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento è apparente, e integra violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., quando, pur graficamente esistente e sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consente il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. Ne consegue la nullità della decisione per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio ricorre quando il giudice di pace ometta di esaminare, in punto di stato di espellibilità, l’irritualità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 11, terzo comma ter, d.lgs. n. 25/2008 e la sopravvenuta sospensione del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, nonché i motivi di integrazione sociale diversi da quelli familiari.

Il Fatto

Il ricorrente, privo di permesso di soggiorno valido, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti. Con decreto depositato in data 02.10.2023 il giudice di pace di Savona respingeva l’opposizione, rilevando la violazione dell’art. 1, terzo comma, legge n. 68/2007 e l’assenza delle condizioni per il rilascio di un permesso per motivi umanitari, non risultando obblighi internazionali né situazioni personali gravi, e non essendo provato il legame affettivo con una cittadina italiana.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Interno si costituiva solo formalmente. La questione centrale riguarda la sufficienza della motivazione resa dal giudice di pace e l’incidenza delle deduzioni difensive sullo stato di espellibilità.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati. La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente, elaborata dal proprio precedente Cass. n. 13248 del 30/06/2020: la motivazione è tale quando, pur esistente e persino sovrabbondante nella descrizione astratta della fattispecie, non permette alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

Nel caso concreto la decisione impugnata si esaurisce nell’affermazione che lo straniero si tratteneva irregolarmente nel territorio e che difettavano le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno. Restano però del tutto privi di risposta i rilievi specifici formulati dal ricorrente.

Il giudice di pace non ha esaminato la dedotta irritualità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 11, terzo comma ter, d.lgs. n. 25/2008, né ha considerato la documentata sospensione del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale. Si tratta di questioni decisive, perché la mancata osservanza delle prescrizioni normative comporta che il ricorrente, all’atto della notifica del provvedimento, era un richiedente protezione internazionale e, come tale, non poteva essere espulso.

Parimenti, nessuna motivazione è stata resa in merito ai motivi di integrazione sociale diversi da quelli familiari. L’anomalia argomentativa integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché attiene all’esistenza della motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni della statuizione.

Il ricorso è pertanto accolto, la decisione cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Savona, in persona di un diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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