Onere di prova del legittimario tra rappresentazione patrimoniale e qualità di erede (Cass. civ. Sez. II n. 12503 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in riduzione non è tenuto a precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione della propria quota di riserva: è sufficiente una rappresentazione patrimoniale idonea a rendere verosimile, anche su base presuntiva, la sussistenza della lesione di legittima. L’omessa allegazione in citazione di beni del relictum o di donazioni effettuate in vita dal de cuius non preclude la decisione sulla domanda, ove tali componenti emergano dagli atti di causa o siano oggetto di contestazione delle controparti: il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia nei limiti delle preclusioni processuali. L’onere di provare la qualità di erede, gravante su chi agisce in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia accettato il contraddittorio senza contestazione e abbia sollevato l’eccezione solo tardivamente. Ne consegue che il rigetto della domanda di riduzione per difetto di allegazione è illegittimo, e resta assorbita la questione sulla divisione ereditizia.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di figlia ed erede del de cuius, conveniva in giudizio la moglie e il figlio del defunto per la ricostruzione dell’asse ereditario, l’accertamento della lesione della legittima determinata da una disposizione testamentaria e da donazioni dirette e indirette, la riduzione delle disposizioni lesive e la divisione del patrimonio relitto.
I convenuti contestavano l’ammissibilità della domanda per omessa determinazione della quota lesa e proponevano riconvenzionale di rimborso. Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. l’attrice depositava relazione notarile e stima indicando valore dell’asse, quota disponibile e quota di riserva. Il Tribunale rigettava le domande per mancata prova della qualità di erede necessaria e per insufficiente allegazione della consistenza patrimoniale. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava il rigetto. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’onere di provare la qualità di erede, gravante su chi agisce in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione (Cass. n. 25341 del 2010; Cass. n. 4381 del 2009). Nel caso di specie i controricorrenti avevano essi stessi dato atto di non aver contestato la qualità di erede legittima della ricorrente.
Il secondo motivo è parimenti fondato e tocca il cuore della questione. La Corte d’Appello aveva richiamato un orientamento più rigoroso, espresso da Cass. n. 1357 del 2017, che impone al legittimario di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata.
Il Collegio dichiara di voler dare continuità a un orientamento più recente, secondo cui la sussistenza di oneri di deduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione: occorre piuttosto che la richiesta di riduzione sia giustificata da una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche su base presuntiva, la lesione (Cass. n. 17926 del 2020; Cass. n. 18199 del 2020; Cass. n. 1670 del 2023; Cass. n. 29583 del 2021).
Si afferma inoltre che l’omessa allegazione in citazione di beni del relictum o di donazioni, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa o sia oggetto di specifica contestazione, non preclude la decisione sulla domanda: il giudice deve compiere le operazioni di riunione fittizia, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti. Il rigetto resta consentito solo se, all’esito dell’istruttoria e nei limiti delle preclusioni, risulti indimostrata la lesione.
Il terzo motivo, relativo all’assorbimento della domanda di divisione, resta assorbito, essendo legato al rigetto delle altre domande, da rivalutarsi in sede di rinvio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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