Art. 702 c.c. Accettazione e rinunzia alla nomina
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.
Funzione della norma
L’art. 702 c.c. disciplina il momento in cui il soggetto nominato esecutore testamentario assume l’ufficio oppure lo rifiuta, regolando in modo espresso tanto l’accettazione quanto la rinunzia alla nomina. Il punto centrale è che la sola nomina contenuta nel testamento non basta a far sorgere automaticamente i poteri dell’esecutore, perché l’ufficio non si acquista per effetto immediato della designazione testamentaria, ma richiede una successiva accettazione nelle forme stabilite dalla legge. La norma serve quindi a trasformare una designazione ancora potenziale in un’investitura certa, controllabile e opponibile, evitando che l’ufficio si fondi su comportamenti equivoci o su pretese unilaterali del nominato.
La forma della dichiarazione
Tanto l’accettazione quanto la rinunzia devono risultare da una dichiarazione resa nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione: si tratta di una forma solenne e tipizzata, che esclude la rilevanza di comportamenti concludenti o di dichiarazioni informali rese in altre sedi.
Il divieto di condizione o termine
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine: l’assunzione dell’ufficio deve essere pura e semplice, coerentemente con la natura di investitura formale che caratterizza l’accettazione della nomina.
L’annotazione nel registro delle successioni
L’accettazione deve essere annotata nel registro delle successioni, e lo stesso vale per la rinunzia. La ratio dell’annotazione è rendere conoscibile l’assunzione o il rifiuto dell’ufficio, evitare incertezze sulla titolarità dei poteri, consentire agli interessati di verificare chi sia legittimato ad agire e documentare il momento dal quale la qualità di esecutore può essere opposta. L’annotazione assume quindi rilievo non come mero adempimento burocratico, ma come presidio contro contestazioni sulla qualità soggettiva del preteso esecutore e sul dies a quo dell’ufficio.
Il termine giudiziale per l’accettazione
L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione: decorso inutilmente tale termine, l’esecutore si considera rinunziante. La norma consente così di superare situazioni di stallo determinate dall’inerzia del nominato, che altrimenti lascerebbe indefinitamente incerta la sorte dell’ufficio.
Errori frequenti
- Ritenere sufficiente un comportamento concludente per l’accettazione o la rinunzia all’ufficio di esecutore. È richiesta una dichiarazione formale resa nella cancelleria del tribunale competente.
- Ammettere un’accettazione sottoposta a condizione o a termine. La legge esclude espressamente questa possibilità.
- Trascurare l’annotazione nel registro delle successioni. Tale annotazione è essenziale per rendere opponibile la qualità di esecutore e il momento della sua assunzione.
Cosa fare
Va verificato che l’accettazione o la rinunzia all’ufficio di esecutore testamentario risultino da dichiarazione resa nella cancelleria del tribunale competente e siano state annotate nel registro delle successioni.
Va valutata, in caso di inerzia del nominato, la possibilità di chiedere all’autorità giudiziaria l’assegnazione di un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.