Inammissibile il ricorso che ripropone censure già scrutinate in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12502 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. senza indicare la norma asseritamente violata né ricostruire, dalle censure articolate, il principio di diritto che si assume disatteso. Le doglianze che si limitino a riproporre le medesime deduzioni già scrutinate e disattese dai giudici di merito esprimono un mero dissenso valutativo, non sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione, oltre a non essere articolato secondo i canoni della Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, resta precluso ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. nel testo all’epoca vigente, quando il ricorrente non alleghi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.
Il Fatto
Un istituto di credito cooperativo ha agito nei confronti di un proprio ex dipendente, responsabile dell’ufficio incassi e pagamenti, per il risarcimento delle somme indebitamente sottratte nel periodo dal 2002 al 2013. Il Tribunale ha accolto la domanda, quantificando il danno, e la Corte d’appello di Milano con sentenza n. 63/2020 ha respinto l’impugnazione del lavoratore, confermandone la responsabilità risarcitoria.
Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, volti a contestare la consulenza tecnica d’ufficio sul sistema informatico della banca e la valenza probatoria delle dichiarazioni dei colleghi rese in sede penale. La banca ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Il primo investe la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.: il ricorrente non indica la norma della cui violazione o falsa applicazione si duole, né consente di ricostruire dalle censure concrete il principio di diritto eventualmente disatteso. Manca dunque quel requisito minimo di specificità necessario a superare il rilievo di genericità, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte.
Nel merito della doglianza, i giudici di legittimità osservano che le censure non fanno altro che riproporre le stesse deduzioni sulla completezza e attendibilità della consulenza tecnica d’ufficio e sulla attendibilità degli elementi tratti dal procedimento penale, già puntualmente scrutinate e disattese dal giudice di appello. Rispetto alle diverse conclusioni attinte dalla sentenza impugnata, le difese del ricorrente esprimono un mero dissenso valutativo sulla ricognizione della fattispecie in termini di responsabilità, come concordemente operata da entrambi i giudici di merito.
La Corte ricorda come il giudice d’appello, sulla base di una persuasiva e motivata valutazione del compendio probatorio, abbia affermato la responsabilità per gli ammanchi pur in difetto di prova diretta della dazione del denaro contante. Il riferimento è al complesso di attività pacificamente riferibili al dipendente, in quanto realizzate — come accertato dal consulente tecnico — tramite accesso informatico con codice e password in uso allo stesso, al fine di compiere operazioni di quadratura contabile destinate a occultare la mancata finalizzazione delle somme riscosse al versamento postale per conto dei clienti.
Quanto alla formale denuncia di vizio di motivazione, essa non è articolata in conformità delle indicazioni di Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e risulta comunque preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. nel testo all’epoca vigente. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità: onere rimasto in concreto inadempiuto.
All’inammissibilità del ricorso conseguono il regolamento delle spese secondo soccombenza e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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