Sospensione ex art. 295 c.p.c. e identità di questioni pregiudiziali (Cass. civ. Sez. II n. 12619 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza, davanti allo stesso o ad altro giudice, di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere. Ove invece ricorra una identità di questioni tra il processo del quale si chiede la sospensione e l’altra sede, il giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendosi configurare soltanto la riunione dei procedimenti oppure una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. È pertanto infondata la censura che imputi al giudice di merito di non aver sospeso il giudizio in presenza di una causa vertente sulla medesima questione di proprietà.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio una pluralità di condomìni e altri soggetti chiedendo l’accertamento della proprietà per usucapione di aree circostanti un immobile di sua proprietà. Nel corso del primo grado aveva poi chiesto l’estromissione degli originari convenuti e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condòmini di una sola scala, rappresentando di avere appreso che le aree erano di sua proprietà non solo per usucapione ma anche per atto derivativo, essendole pervenute per successione dalla madre, che se ne era riservata la proprietà esclusiva in sede di costituzione del condominio. Il Tribunale aveva respinto tali richieste e rigettato la domanda; la Corte d’Appello aveva confermato, rilevando che i condòmini avrebbero dovuto essere chiamati in causa fin dall’inizio e che la domanda era stata emendata irritualmente in sede di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio e sul potere dell’amministratore, nonché l’erronea mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa pendente davanti al Tribunale, avente ad oggetto l’accertamento della proprietà della stessa area.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per intrinseca e irriducibile contraddittorietà, che impedisce di individuare il senso della censura. La ricorrente, da un lato, sostiene che il contraddittorio nei confronti dei condòmini era integro fin dall’inizio ed evoca i poteri dell’amministratore ex art. 1130 c.c.; dall’altro lato, afferma che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti degli stessi condòmini ed evoca l’art. 102 c.p.c. La Corte rileva inoltre che la ricorrente non censura in alcun modo l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la modifica della domanda, con cui la dichiarazione di proprietà veniva ricondotta a un titolo derivativo anziché all’usucapione, era inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso nell’ordinanza n. 18082 del 31/08/2020, secondo cui la sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere. Quando invece si verte in ipotesi di identità di questioni tra il processo di cui si chiede la sospensione e l’altra sede, il giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione.
La statuizione della Corte d’Appello, pur bisognosa di più compiuta esplicitazione delle ragioni, è pertanto giudicata ineccepibile. La ricorrente stessa aveva prospettato l’istanza di sospensione sul presupposto della pendenza di una causa non pregiudiziale, ma relativa alla proprietà delle medesime aree, tra l’altro iniziata dal condominio nel 2018, quindi dopo l’emissione della sentenza di primo grado che aveva definito il giudizio.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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