Appello tributario, specificità dei motivi e interpretazione restrittiva dell’art. 53 (Cass. civ. Sez. V n. 12621 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità dei motivi possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L’art. 53 citato va interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Deve pertanto consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3, e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, accertava ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2013, redditi diversi derivanti dall’esercizio di un’attività illecita svolta mediante la gestione di una società, di cui il contribuente era legale rappresentante.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Napoli, che rigettava integralmente il ricorso. Proponeva quindi appello alla C.t.r. della Campania, che lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendolo meramente ripetitivo delle deduzioni di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando l’error in procedendo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte richiama un autorevole arresto (Cass. 21/07/2020, n. 15519), preceduto e seguito da altri di eguale tenore, secondo cui la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi dell’impugnazione non sono ravvisabili quando il gravame, pur sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità possono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Il fondamento di tale lettura risiede nell’interpretazione restrittiva dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.: trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogniqualvolta nell’atto sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.
La Corte rileva che la C.t.r., dichiarando inammissibile l’appello, ha obliterato del tutto la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indicazione dei motivi specifici non deve consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate. Richiedendosi soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, è irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva ovvero separatamente, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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