Rimborso sisma Sicilia 1990: prova del regime de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 12706 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dei tributi versati dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, il beneficio fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 non spetta a chi esercita attività di impresa nell’accezione eurounitaria, e dunque neppure ai liberi professionisti, salvo che si tratti di benefici conformi al regolamento de minimis o concessi in base a un regime di aiuti destinati a compensare i danni della calamità naturale. Spetta al contribuente provare di essere nelle condizioni per ottenere il rimborso, ma l’Amministrazione che contesta il diritto deve allegare gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi desumibili dalle informazioni in suo possesso. Il giudice di merito deve accertare la compatibilità con il regime de minimis nel triennio mobile di riferimento ed escludere ogni sovracompensazione.
Il Fatto
Il contribuente, residente nel cratere sismico interessato dagli eventi tellurici che colpirono la Sicilia orientale nel dicembre 1990, presentava istanza di rimborso del 90% per Irpef e Ilor versate per l’anno di imposta 1990. Impugnava senza esito favorevole il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio.
In appello otteneva l’accoglimento delle proprie ragioni, con riconoscimento del diritto alla restituzione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la parte privata replicava con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia, oltre che della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015. Il contribuente avrebbe presentato dichiarazione per redditi di partecipazione e di impresa, donde l’errore del collegio d’appello nell’escludere l’incompatibilità del rimborso con la normativa eurounitaria. Con il secondo motivo si prospettava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo il giudice di merito ritenuto che l’Ufficio potesse verificare i versamenti consultando l’anagrafe tributaria, con ciò confermando un vizio originario dell’istanza non sanabile con il successivo deposito documentale.
In via preliminare la Corte esamina le eccezioni del contribuente sulla completezza dei motivi. Richiamando il principio di esaustività del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., anche alla luce di CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e di Cass. S.U. n. 8950/2022, il Collegio ritiene che il requisito non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico. Le eccezioni sono quindi infondate.
Nel merito i due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono fondati. In linea di principio, trattandosi di istanza di rimborso, spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, mentre l’Ufficio può eccepire l’incompletezza del ricorso introduttivo anche in secondo grado (Cass. V n. 2027/2021). Il limite eurounitario, peraltro, precede ogni diversa disposizione (Cass. VI-1 n. 2468/2016; Cass. V n. 16001/2019; n. 25979/2019).
La Corte ribadisce che l’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, secondo l’interpretazione della Commissione UE, non spetta a chi svolge attività di impresa nell’accezione eurounitaria, né ai liberi professionisti, salvo i benefici conformi al regolamento de minimis o concessi in base a un regime di aiuti per compensare i danni della calamità naturale, purché il beneficiario avesse sede operativa nell’area colpita e sia evitata la sovracompensazione, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. V n. 30373/2019). Il principio è temperato dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017: l’Amministrazione che contesta il diritto al rimborso deve allegare gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non potendosi limitare a opporre l’onere probatorio del richiedente (Cass. n. 2196/2025).
Nel caso concreto è mancato proprio l’accertamento di compatibilità con il regime de minimis nel triennio mobile di riferimento e l’accortezza di evitare la sovracompensazione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi indicati.
Nota della Redazione
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