Accertamento standardizzato e inapplicabilità del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18239 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che deve intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni e l’emanazione dell’avviso di accertamento, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente. La mancanza o l’apparenza della motivazione della sentenza, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configura solo in caso di mancanza assoluta di argomentazioni o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, non anche per il semplice difetto di sufficienza. Un avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo scritto, è esistente ogni qualvolta sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere, ben potendo essere sottoscritto da un suo delegato ai sensi del d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2010 e fondato sugli studi di settore. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania respingeva il ricorso e, con la sentenza n. 6484/6/2021, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello, disattendendo sia il motivo relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto impositivo sia quello concernente il difetto di contraddittorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il complesso iter processuale, caratterizzato da un giudizio di revocazione avviato avverso la medesima sentenza d’appello e definito con una pronuncia di accoglimento, cassata dall’ordinanza n. 18579/2024 per omesso esame dei presupposti della revocazione, con rinvio al giudice di merito. Il presente giudizio, separato e rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’esito di quel procedimento, non è stato riassunto, sicché la Corte ha proceduto all’esame del merito del ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione apparente. Richiamando il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014, ha precisato che il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. sussiste solo in presenza di una mancanza assoluta o di un contrasto irriducibile delle argomentazioni, non anche per un difetto di sufficienza o di completezza. Nella specie, la CTR aveva compiutamente esaminato la questione della sottoscrizione dell’avviso, affermando che l’atto, in quanto riferibile all’organo titolare del potere, è valido anche se sottoscritto da un delegato del capo dell’ufficio, ai sensi del d.P.R. n. 600/1973. Tale duplice ratio decidendi è risultata appena censurata, essendo rimasta priva di specifica impugnazione l’affermazione sull’esistenza dell’atto amministrativo.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 agli accertamenti standardizzati. Richiamando il proprio prevalente orientamento (Cass. n. 7960/2014; Cass. n. 6054/2015; Cass. n. 10711/2019; Cass. n. 2415/2021), ha evidenziato che per gli studi di settore è già prevista una fase di contraddittorio procedimentale obbligatoria, a pena di nullità, che garantisce l’interlocuzione del contribuente prima dell’emanazione dell’avviso. Ha pertanto qualificato come minoritario l’opposto orientamento invocato dalla ricorrente (Cass. n. 25692/2016). Quanto al profilo relativo all’IVA, la Corte ha osservato che la CTR aveva accertato che il contraddittorio era avvenuto e che tale accertamento non era stato censurato.
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Nota della Redazione
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