Non contestazione nel processo tributario: onere dell’ente impositore e atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 24796 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, pur costituendo principio generale del processo e quindi applicabile anche al giudizio tributario, va in tale giudizio applicato al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi e dal limite strutturale per cui l’atto impositivo non è l’atto introduttivo del processo, ma il suo oggetto immediato. Ne consegue che non può ritenersi esistente in capo all’ente impositore un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo, sicché l’eventuale mancata, specifica presa di posizione sui motivi di opposizione del contribuente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi. Il giudice del merito non è pertanto esonerato da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, dovendo procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie secondo i prescritti criteri, per accertare la sussistenza dei presupposti impositivi.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento per la TASI 2015 relativo a nove unità immobiliari, emesso nei confronti della società contribuente, la quale sosteneva di non possedere gli immobili perché espropriati dal comune e mai retrocessi. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso della contribuente. La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio accoglieva invece l’appello, fondando la decisione sulla presunta non contestazione da parte del comune della mancata consegna degli immobili, applicando il principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c..
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’ente comunale, deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., nonché la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La società contribuente resisteva con controricorso, eccependo anche la rettifica di intestazione catastale degli immobili in favore del comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2967 c.c. Il motivo è stato ritenuto ammissibile, in quanto non implicante una mera rivalutazione del fatto, ma la verifica del corretto inquadramento del principio di non contestazione nel processo tributario.
La Corte ha precisato che il principio di non contestazione, pur essendo principio generale del processo, deve essere applicato al giudizio tributario considerando la specificità della non disponibilità dei diritti controversi. L’atto impositivo, preesistente al processo, contiene già l’allegazione dei fatti costitutivi in modo difforme rispetto alla prospettazione del contribuente; pertanto, non grava sull’ente impositore un onere aggiuntivo di allegazione. La mancata presa di posizione dell’ente sui motivi di opposizione del contribuente non equivale ad ammissione dei fatti, dovendosi ritenere contestate le tesi difensive della controparte quando l’amministrazione difende l’atto impositivo (precedenti citati: Cass. n. 19806/2019, Cass. n. 15030/2023, Cass. n. 16984/2023, Cass. n. 23599/2024, Cass. n. 2052/2025).
La Corte ha quindi cassato la sentenza, ritenendo che il giudice del merito non potesse essere esonerato dal controllo probatorio, dovendo valutare le risultanze istruttorie per accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti impositivi. Ha altresì dichiarato inammissibile la documentazione prodotta dalla contribuente nel giudizio di legittimità (visure catastali successive alla sentenza d’appello), non rientrando tra i documenti di cui l’art. 372 c.p.c. consente il deposito (richiami a Cass. n. 28999/2018, Cass. n. 9685/2020, Cass. n. 13329/2025). Assorbiti il secondo e il terzo motivo, la causa è stata rinviata alla CGT di II grado del Lazio in diversa composizione.
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