Omessa pronuncia e perizia di parte in rettifica catastale DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 2552 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. si configura solo quando il giudice abbia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non anche quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo di impugnazione, dovendosi in tal caso ritenere la statuizione implicitamente resa. Il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra, invece, un vizio di motivazione, non un difetto del momento decisorio. La perizia di parte non costituisce un fatto storico-materiale decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. La motivazione di una sentenza di appello che confermi la legittimità di un avviso di rettifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA, fondandosi anche su un precedente accertamento definitivo, non integra di per sé violazione dell’art. 2909 cod. civ. se tale accertamento è richiamato ad abundantiam, quale argomento aggiuntivo di convincimento.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di un impianto di produzione di energia elettrica, proposta dalla società contribuente con procedura DOCFA, elevandola da 289.500,00 euro a 526.000,00 euro. La società impugnava l’avviso e i giudici di merito ne respingevano le doglianze. In particolare, la Commissione tributaria provinciale e, successivamente, la Commissione tributaria regionale reputavano legittima la rideterminazione, evidenziando che le opere indicate nell’atto (quali il bacino superiore, la diga e le gallerie) giustificavano l’incremento del valore catastale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali la società aveva dedotto, ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’asserita omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso e sulla mancata prova del maggior valore dei beni. Tali censure sono state disattese. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’omessa pronuncia sussiste solo quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non anche quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo. Nella specie, la sentenza impugnata aveva esaminato i temi oggetto di doglianza, reputando l’avviso fondato e legittimo, con una pronuncia logicamente e giuridicamente incompatibile con i vizi dedotti, rendendo così implicita la statuizione di rigetto delle corrispondenti censure.

La Corte ha poi dichiarato la terza censura, relativa all’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla relazione tecnica di parte, inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, la ricorrente aveva omesso di indicare le differenze tra le due sentenze di merito, scontando il limite preclusivo della doppia conforme. In secondo luogo, la perizia di parte è stata qualificata come mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, non come fatto storico-materiale ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., con conseguente inidoneità del canone censorio utilizzato per sottoporla al sindacato di legittimità.

Infine, con riguardo al quarto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2909 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata non aveva fondato la propria decisione sul giudicato formatosi a seguito della precedente pronuncia di questa Corte, ma vi aveva fatto riferimento solo ad abundantiam, come argomento aggiuntivo di convincimento. Il Giudice regionale, dopo aver già ritenuto che le opere indicate rappresentavano elementi giustificativi dell’incremento del valore catastale, aveva utilizzato il precedente accertamento solo per confermare la correttezza della rettifica operata dall’Ufficio, senza attribuirgli efficacia vincolante ex art. 2909 cod. civ.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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