Riconoscimento dell’altruità del bene esclude l’animus possidendi e l’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 12786 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, il riconoscimento del diritto di proprietà altrui, contenuto in una scrittura privata, interrompe il decorso del termine per la prescrizione acquisitiva ed esclude in radice l’animus possidendi, giacché chi riconosce la signoria del titolare non si pone in contrasto frontale con il suo diritto. Il sindacato di legittimità in materia di interpretazione del contratto non investe il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma afferisce solo al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza e logicità della motivazione. È pertanto inammissibile la critica alla ricostruzione della volontà negoziale che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

Il Fatto

Due fratelli convennero in giudizio le figlie del loro zio, chiedendo che fosse accertato il loro diritto di comproprietà, per la quota indivisa di un terzo ciascuno, acquisito per usucapione su un terreno adibito a giardino e posteggio, al termine del quale erano stati realizzati due pontili aggettanti sul lago.

Le convenute resistettero e proposero riconvenzionale di negatoria servitutis. Gli attori, in via subordinata, chiesero accertarsi l’intervenuta acquisizione per usucapione della servitù di passo. Il Tribunale rigettò la domanda principale, dichiarò inammissibile la domanda proposta quale reconventio reconventionis e accolse la negatoria. La Corte d’appello confermò la decisione e i soccombenti ricorsero in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il terzo motivo, con il quale si censurava l’interpretazione della scrittura privata del 4 aprile 2001, asseritamente qualificata dalla Corte di merito come riconoscimento della proprietà altrui. Il motivo è dichiarato gravemente insufficiente quanto a specificità, per non essere stata la scrittura integralmente riprodotta né allegata, e comunque infondato nel merito.

Il Collegio ribadisce che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Il controllo afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione. È dunque inammissibile ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, come confermato dai precedenti richiamati.

Nel caso concreto l’interpretazione della Corte territoriale è giudicata plausibile e non irragionevole. Il riconoscimento della signoria delle proprietarie produce un duplice effetto: interrompe il decorso del tempo per la prescrizione acquisitiva ed esclude in radice l’animus possidendi, poiché la parte non si pone in contrasto frontale con il diritto del titolare. La qualità di proprietarie non è assegnata dal padre in contrasto col volere degli altri fratelli, che condivisero la scrittura senza distinzioni.

Rigettato il terzo motivo, il primo e il secondo restano assorbiti: il riconoscimento della piena titolarità in capo alle controricorrenti renderebbe comunque vano lo scrutinio delle doglianze sulla prova del possesso e sulla violazione delle norme in materia di possesso e usucapione. Anche il quarto motivo è assorbito, ma la Corte precisa che l’estensione della reconventio reconventionis prospettata dai ricorrenti è incompatibile con l’art. 183, comma 5, cod. proc. civ., al tempo vigente. L’esigenza di domandare l’usucapione della servitù non è conseguenza della domanda riconvenzionale, ma pretesa che avrebbe dovuto farsi valere con l’atto di citazione, sia pure in via subordinata.

Il quinto motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità: l’atto d’appello non risulta integralmente riprodotto e nella sintesi dei ricorrenti non si rinviene un compiuto motivo di impugnazione, ma solo la nuda conclusione contraria alla statuizione di primo grado. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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