Revoca del finanziamento per scostamento degli indicatori occupazionali (Cass. civ. Sez. I n. 7565 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni all’imprenditoria femminile disciplinate dal d.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, il superamento dei limiti di scostamento in diminuzione degli indicatori posti a base della graduatoria ne determina la revoca ex art. 20, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 314/2000, come specificato dall’art. 4 del d.m. 2 febbraio 2001. La revoca costituisce atto dovuto, sicché il beneficiario non può invocare alcun legittimo affidamento alla conservazione del contributo, né qualificare il finanziamento come “bene” ai sensi dell’art. 1 Prot. Add. CEDU. Il controllo di legittimità non può risolversi in un riesame dell’accertamento di fatto riservato al giudice di merito, là dove l’interpretazione dell’atto amministrativo generale sia censurata senza individuare in concreto il canone ermeneutico violato.

Il Fatto

Una beneficiaria otteneva dalla Regione un finanziamento in conto capitale ai sensi della legge n. 215/1990, quale titolare di azienda agricola a prevalente partecipazione femminile. Il contributo veniva poi revocato con decreto dirigenziale, con contestuale intimazione al pagamento della somma percepita, oltre sanzioni e interessi.

La beneficiaria proponeva opposizione davanti al Tribunale, che la respingeva; la Corte d’appello di Catanzaro confermava il rigetto. Proponeva così ricorso per cassazione, deducendo anzitutto l’errata individuazione dell’anno a regime da assumere a riferimento, la sproporzione della sanzione rispetto alla lievità dell’inadempimento, l’omessa pronuncia e l’intempestività della revoca per violazione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha confermato in pieno la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., rigettando il ricorso. Il fulcro argomentativo è la constatazione che l’inadempimento contestato non attiene alla fase genetica del rapporto, ma alla sua fase esecutiva: lo scostamento degli indicatori occupazionali rispetto ai valori posti a base della graduatoria.

Il parametro normativo è individuato nell’art. 4 del d.m. 2 febbraio 2001, emesso ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 314/2000 e richiamato dall’art. 20, comma 1, lettera d) dello stesso decreto. Tale disposizione fissa limiti precisi: lo scostamento per singolo criterio non può superare i 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti non può eccedere i 20 punti percentuali. Il loro superamento determina la revoca. La circolare ministeriale si limita a specificare tali parametri, delimitando i margini di valutazione della p.A.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che le censure della ricorrente si appuntano in realtà sull’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito circa il momento di ultimazione dell’investimento e quello di entrata a regime, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici, nella specie non puntualmente individuati.

Il motivo sull’omessa pronuncia è stato giudicato inammissibile, non risultando che il profilo fosse stato dedotto in primo grado e non essendo configurabile il vizio quando la decisione comporti statuizione implicita di rigetto. Quanto all’affidamento, la Corte ha escluso che l’erogazione di finanziamenti pubblici possa fondare una pretesa alla loro incondizionata conservazione: il recupero delle risorse erogate senza i presupposti di legge risponde al principio di pareggio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e al canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La Corte ha infine respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la giurisprudenza Cilfit: non basta che una parte invochi una questione interpretativa del diritto UE perché il giudice di ultima istanza sia tenuto a sollevarla. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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