Fallimento, eccezione di incompetenza territoriale tardiva in sede di reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 19595 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento prefallimentare l’incompetenza per territorio ex art. 9 l. fall. deve essere eccepita o rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., non oltre l’udienza di comparizione delle parti: l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è pertanto tardiva. Il limite di fallibilità di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. opera come condizione della declaratoria e non come fatto impeditivo, sicché il suo superamento è riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare, senza onere probatorio a carico del fallendo ex art. 2697 c.c. La desistenza del creditore istante, se non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione e prodotta solo in sede di reclamo, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato il reclamo avverso la propria dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale su ricorso di un creditore. Nel reclamo la società aveva dedotto l’omessa notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, l’insussistenza della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., l’ingiustificata inclusione di ulteriori debiti e la sospensione dei ruoli disposta dalla normativa emergenziale pandemica.

La corte territoriale ha confermato la correttezza della notifica presso la casa comunale, ha rilevato che il credito supera ampiamente la soglia, ha ritenuto legittimamente acquisiti gli accertamenti urgenti e ha escluso l’operatività della sospensione per i debiti preesistenti scaduti. La società propone quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre gli intimati non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma integralmente la proposta di definizione accelerata. Sul primo motivo richiama lo ius receptum: nel procedimento camerale prefallimentare l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione, con conseguente decadenza nel giudizio di primo grado. L’eccezione sollevata per la prima volta in reclamo è quindi tardiva; nel caso concreto essa non risulta nemmeno formulata in quel momento, poiché il primo motivo di reclamo aveva a oggetto la sola omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione.

Dall’inammissibilità del primo motivo discende quella del secondo, che sulla asserita fittizietà della sede legale fondava la censura di nullità della notificazione e della sentenza per violazione del contraddittorio, peraltro contestando lo svolgimento delle ricerche dell’ufficiale giudiziario senza proporre querela di falso.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello si è pronunciata su tutti gli aspetti e il ricorrente confonde il limite dell’art. 15, ultimo comma, l. fall. con i presupposti della legittimazione attiva del creditore istante ex art. 6 l. fall., tra i quali non rientra che il credito superi la soglia. Il superamento del limite, quale condizione per la declaratoria fallimentare, è riscontrato d’ufficio dal tribunale e non è oggetto di onere probatorio a carico del fallendo; non ricorre quindi alcuna ipotesi di dichiarazione officiosa del fallimento.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché introduce questioni non sottoposte alla corte territoriale. La corte ha dato atto che il reclamante non aveva contestato l’esistenza degli ingenti debiti erariali iscritti a ruolo e ha correttamente escluso che la momentanea sospensione della riscossione incida su debiti scaduti e non pagati. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula l’integrale assolvimento dell’autosufficienza e non ricorre quando la decisione, pur in mancanza di specifica argomentazione, comporti il rigetto della pretesa. La procedura prefallimentare, avendo natura cognitiva e non esecutiva, non è soggetta alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura.

Il quinto motivo è inammissibile: la desistenza del creditore istante conseguente al pagamento fa venir meno la legittimazione solo se il pagamento è anteriore alla dichiarazione di fallimento e risulti da atto di data certa ex art. 2704 c.c.; diversamente, la desistenza prodotta in sede di reclamo è inidonea a travolgere la sentenza. La memoria illustrativa non aggiunge argomenti utili. La Corte determina equitativamente la somma ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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