Antieconomicità della gestione e legittimità dell’accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 12807 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da legittimare il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, che tiene conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi. L’accertamento analitico-induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da indurre a ritenere antieconomica la gestione. Una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità del comportamento del contribuente, perché contrario ai canoni dell’economia, incombe su quest’ultimo l’onere di fornire le necessarie spiegazioni; in difetto, è pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggiori ricavi e conseguente maggior reddito d’impresa, ai fini Irap, Ires e Iva, per l’anno 2014. L’atto scaturiva da un accertamento condotto con metodo induttivo, fondato su elementi rivelatori di incongruenza e antieconomicità della redditività dell’impresa: in particolare, i costi erano stati rideterminati applicando una percentuale di incidenza dell’80%, ed erano stati recuperati costi non deducibili.

La contribuente impugnava l’avviso davanti alla competente commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La commissione tributaria regionale, in sede di gravame, riformava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo non sufficiente la sola incongruenza riscontrata dall’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva allora ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura riportava uno stralcio di motivazione che non corrispondeva in alcun punto alla sentenza impugnata. Le affermazioni criticate risultavano radicalmente diverse da quelle poste a fondamento della decisione d’appello, e verosimilmente riferite a un diverso giudizio, pendente fra le stesse parti e relativo a diverso anno d’imposta. Così confezionato, il motivo è apparso incoerente nei contenuti e oscuro nella forma, laddove coerenza e chiarezza costituiscono presupposto imprescindibile per l’esame del ricorso (cfr. Cass. n. 9996/2020).

Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la commissione tributaria regionale avesse errato nel ritenere necessaria, ai fini dell’accertamento, una situazione di perdita d’impresa, essendo sufficiente il riscontro di un utile esiguo rispetto agli ingenti costi sostenuti. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile: pur connotato da riferimenti a circostanze di fatto non pertinenti, esso individuava con chiarezza il vizio prospettato, riconducibile all’art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ., soddisfacendo il requisito di specificità (cfr. Cass., sez. U. n. 32415/2021).

Nel merito, la tesi della ricorrente ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte. È stato ripetutamente affermato che i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, consentendo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, che tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi. In termini, più di recente, Cass. n. 9664/2024, oltre a Cass. n. 23550/2014, Cass. n. 16642/2011, Cass. n. 26130/2007 e Cass. n. 21165/2005.

La Corte ha inoltre chiarito che, contestata dall’Erario l’antieconomicità del comportamento del contribuente, poiché contrario ai canoni dell’economia, incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni: in difetto, è pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 (cfr. Cass. n. 35713/2022 e Cass. n. 21128/2021). Nel ritenere l’incongruità insufficiente a supportare l’accertamento e nell’onerare l’Amministrazione di una prova presuntiva di maggior persuasività, la sentenza impugnata si è dunque discostata da tali principi. Il motivo è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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