Distanze legali degli alberi, muro divisorio e potere di correzione della motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 12808 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali degli alberi dal confine, le prescrizioni dei primi tre commi dell’art. 892 cod. civ. non si osservano quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, perché in tal caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta. Deve quindi qualificarsi muro divisorio solo il manufatto che impedisce al vicino di ricevere aria, luce e veduta: una recinzione composta da una base in muratura sovrastata da una rete metallica non integra tale requisito e, ai fini dell’altezza a cui le piante vanno mantenute, rileva la sola base in muratura. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili le doglianze relative alle altre. La motivazione erronea può essere corretta dalla Corte di cassazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., quando il dispositivo sia conforme a diritto e si regga su altra ragione autonoma.
Il Fatto
Un proprietario agisce contro il condominio confinante lamentando il mancato rispetto delle distanze di alberi e piante rispetto al confine e chiedendo la condanna al taglio dei rami, alla potatura e al risarcimento dei danni da ostruzione delle canaline di scolo di una tettoia. Il Tribunale di Isernia, accertata l’usucapione in capo al condominio del diritto di tenere gli alberi a distanza inferiore a quella di legge, accoglie in parte le domande e condanna il condominio al taglio dei rami protesi, alla potatura e al risarcimento.
La Corte d’Appello di Campobasso riforma la decisione, revocando tutte le condanne tranne quella a recidere i rami protesi, sul rilievo che tra i fondi non esiste un vero muro ma una recinzione con base in muratura e rete metallica, e che il diritto usucapito esclude comunque l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 892 cod. civ.. Revoca anche il risarcimento, escludendo l’illecito a monte e qualificando le cadute di foglie, bacche e rametti come normali immissioni, oltre a rilevare la mancata prova della frequenza delle pulizie e dei costi. Il proprietario ricorre in cassazione con quattro motivi; il condominio resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che contesta la qualificazione della recinzione come non integrante un muro, è dichiarato inammissibile per due concorrenti ragioni. Da un lato, la censura è incentrata su allegazioni di fatto relative alle caratteristiche della rete metallica e non veicola alcuna violazione o falsa applicazione di legge, non essendo invocabile il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Dall’altro, il motivo attacca una sola delle due affermazioni autonome poste a base della decisione, trascurando quella sull’usucapione del diritto di tenere gli alberi a distanza ridotta.
La Corte richiama il principio secondo cui, ove la decisione si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre.
Nonostante l’inammissibilità, la Corte rettifica in parte la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme a diritto e sorretto dall’altra ragione autonoma. L’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la rete metallica non è un vero muro è errata nel percorso argomentativo: muro divisorio è solo il manufatto che impedisce al vicino di ricevere aria, luce e veduta. Ove tra i fondi vi sia una base in muratura sormontata da rete metallica, che non impedisce del tutto tali apporti, rileva la sola base in muratura.
Il secondo motivo, relativo alla revoca della condanna a mantenere le piante a altezza non eccedente la recinzione, è inammissibile perché incentrato su asserite conseguenze di fatto e non confrontato con l’affermazione, non censurata, sull’inapplicabilità dell’ultimo comma dell’art. 892 cod. civ. per effetto dell’usucapione.
Il terzo motivo, sul risarcimento, è parimenti inammissibile: la Corte d’Appello ha distinto il danno da illegittima turbativa, escluso per mancanza dell’illecito, dal danno per pulizia delle canaline, escluso sul rilievo delle normali immissioni ex art. 844 cod. civ. e della mancata prova dell’entità delle conseguenze risarcibili. Il ricorrente censura invece la prova dell’evento, non il difetto di prova del danno, e indica in modo apodittico i parametri di quantificazione. Il quarto motivo, sulle spese, è inammissibile perché la ripartizione della soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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