La definizione agevolata della lite ex legge n. 197/2022 si applica anche alle controversie su atti di mera riscossione, come le cartelle di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8204 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022, nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, non contiene alcun riferimento alla natura impositiva degli atti impugnabili, a differenza dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ne consegue che la definizione agevolata è applicabile a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ivi incluse quelle instaurate avverso atti di mera riscossione, quali la cartella di pagamento. L’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata comporta l’assorbimento delle altre questioni, ivi comprese quelle relative ad altri dinieghi di definizione e al ricorso avverso l’atto impugnato.
Il Fatto
Il contribuente, ex dirigente Enel, impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme a suo tempo rimborsate a seguito di una sentenza della Cassazione, che aveva accolto parzialmente il suo ricorso in materia di ritenute su prestazioni previdenziali integrative. L’Agenzia delle Entrate procedeva all’iscrizione a ruolo delle somme che riteneva indebitamente rimborsate, e la cartella veniva impugnata dal contribuente, che ne deduceva l’illegittimità per violazione del giudicato e per carenza di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma e poi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglievano le ragioni del contribuente, ritenendo l’iscrizione a ruolo illegittima. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre il contribuente, in pendenza del giudizio, presentava due domande di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1 della legge n. 197/2022, entrambe negate dall’Amministrazione finanziaria. Il contribuente impugnava anche tali dinieghi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato con priorità logica i ricorsi avverso i dinieghi di definizione agevolata, concentrando l’analisi sulla domanda presentata ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022, ritenuta fondata. Il punto decisivo della motivazione risiede nella differenza testuale tra le due discipline: mentre l’art. 6 del d.l. n. 119/2018 limita la definizione alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi, il comma 186 della legge n. 197/2022 fa riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, senza distinguere la tipologia degli atti impugnabili.
La Corte ha evidenziato come tale differenza non possa considerarsi frutto di una disattenzione normativa. Depone a favore di questa lettura la circostanza che il successivo comma 206 del medesimo art. 1 della legge n. 197/2022, nel disciplinare il diverso istituto della conciliazione agevolata, riservi espressamente tale strumento alle sole controversie aventi ad oggetto atti impositivi, richiedendo una previsione esplicita che nella norma sulla definizione agevolata manca. La Corte ha inoltre richiamato il proprio precedente orientamento in materia di definizione di cui all’art. 11 d.l. n. 50/2017, ove la medesima ampia formulazione era stata interpretata nel senso di ricomprendere le liti aventi ad oggetto le cartelle di pagamento.
La Corte ha quindi superato l’interpretazione restrittiva proposta dall’Agenzia, fondata sulla natura meramente riscossiva della cartella, rilevando come tale lettura, oltre a non trovare sostegno in elementi ermeneutici, contrasti con la ratio deflattiva dello strumento, volto a ricomprendere generalmente le controversie tributarie pendenti. Il diniego opposto dall’Amministrazione, che richiamava la pronuncia della Corte n. 30340/2022, è stato ritenuto inconferente, trattandosi di decisione resa con riferimento alla diversa disciplina di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
Accertata la fondatezza del ricorso avverso il diniego ex legge n. 197/2022, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, come da istanza del contribuente corredata dalla quietanza di pagamento. La dichiarata estinzione ha comportato l’assorbimento sia delle doglianze relative al diniego di definizione ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, sia del ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza della CTR. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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