Onere della prova dell’antieconomicità e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 12806 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, non illustrando l’iter logico seguito, così da non consentire il controllo sull’esattezza del ragionamento. La motivazione apparente, graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, integra la nullità della sentenza. È ammissibile l’accertamento induttivo fondato sulla sproporzione dei ricavi rispetto ai costi, quando questa renda antieconomica la gestione: si tratta di accertamento analitico-induttivo, sempre legittimo. Contestata dall’Erario l’antieconomicità del comportamento del contribuente, incombe su quest’ultimo l’onere di fornire le necessarie spiegazioni; in difetto, il ricorso all’accertamento induttivo è pienamente legittimo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò a una società un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione maggiori ricavi e il conseguente maggior reddito d’impresa ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno d’imposta 2013. L’atto scaturiva da un accertamento condotto con metodo induttivo, sulla base di elementi rivelatori di incongruenza e antieconomicità della redditività dell’impresa, con rideterminazione dei costi e recupero di costi non deducibili.
La contribuente impugnò l’avviso davanti alla C.T.P. di Salerno, che respinse il ricorso. La C.T.R. della Campania, in sede di gravame, riformò integralmente la decisione, ritenendo fondate le doglianze sulla carenza argomentativa e sull’assenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha ricordato che il difetto di motivazione si configura quando il giudice, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 111, comma sesto, Cost., dall’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, omette di esporre i motivi della decisione.
La sanzione colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle sorrette da una motivazione che, dietro la parvenza di giustificazione, non consenta di comprendere le basi della decisione e l’iter logico seguito. La Corte ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016 e Cass. n. 4448/2014. Nel caso di specie la motivazione è risultata pienamente comprensibile e la ricorrente ha potuto contestarla nel merito: il motivo è stato respinto.
Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte lo ha ritenuto fondato. I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi ed è ammissibile un accertamento di tipo induttivo che tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente. Non si tratta di accertamento induttivo tout court, ma di accertamento analitico-induttivo, legittimo quando l’esposizione dei ricavi è talmente ridotta rispetto ai costi da rendere antieconomica la gestione, come affermato da Cass. n. 9664/2024 e, in precedenza, da Cass. n. 23550/2014 e Cass. n. 16642/2011.
Una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento contrario ai canoni dell’economia, incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni, essendo in difetto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, secondo Cass. n. 35713/2022 e Cass. n. 21128/2021. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi: i giudici d’appello hanno ritenuto che la sproporzione dei costi non giustificasse, di per sé sola, il ricorso all’accertamento, e non hanno condotto il loro esame nel rispetto del criterio di riparto dell’onere della prova.
La fondatezza del secondo motivo comporta l’accoglimento del ricorso in parte qua, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per la decisione uniformata ai richiamati principi e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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