Motivazione dell’avviso tributario e sanzioni a carico del legale rappresentante (Cass. civ. Sez. V n. 12911 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto quando il processo verbale di constatazione, cui l’atto impositivo faccia riferimento, sia stato notificato al legale rappresentante pro-tempore della società, senza che ne sia necessaria l’allegazione, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa presumibilmente in possesso della società o della curatela fallimentare. L’atto impositivo che richiami il p.v.c. e ne indichi gli elementi essenziali di fatto è di per sé idoneo a giustificare la pretesa erariale. Quanto alle sanzioni, l’art. 7, comma 2, d.l. n. 269/2003 ne circoscrive l’ambito applicativo alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2 ottobre 2003: alle violazioni anteriori resta applicabile la responsabilità solidale del legale rappresentante di soggetti collettivi prevista dall’art. 98, comma 6, d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
Nel settembre 1994 la Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali, all’esito della quale veniva redatto un processo verbale di constatazione consegnato all’amministratore unico pro-tempore al momento della conclusione delle operazioni. Sulla base di quel verbale gli Uffici finanziari emettevano, per l’anno 1994, un avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito d’impresa e rideterminate le imposte, con irrogazione delle relative sanzioni.
L’atto, notificato alla curatela della società nel frattempo fallita e al legale rappresentante dell’epoca delle violazioni, era impugnato da quest’ultimo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’avviso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, senza che l’intimato si costituisse.
La Motivazione della Corte
Investita del primo motivo, la Corte affronta la questione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari. Secondo il Collegio, tale obbligo è assolto anche quando il processo verbale di constatazione cui l’avviso di accertamento faccia rinvio sia stato notificato al legale rappresentante pro-tempore della società, poi fallita. Non è necessaria l’allegazione materiale del verbale all’atto impositivo, perché esso fa parte della documentazione amministrativa della società ed è quindi presumibilmente nella disponibilità della stessa o della curatela fallimentare.
La Corte conforta questa lettura richiamando Cass. n. 23696/2022 e Cass. n. 31406/2018. Nel caso concreto, inoltre, l’avviso di accertamento riportava esplicitamente gli elementi di fatto già contenuti nel p.v.c. e posti a fondamento della pretesa impositiva: l’atto era dunque già di per sé idoneo a giustificare la pretesa erariale, in linea con Cass. n. 34906/2024 e Cass. n. 12019/2022. Il primo motivo è pertanto fondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte esamina il regime delle sanzioni amministrative nei rapporti fiscali delle società di capitali. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni, stabilisce che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Il comma 2 ne delimita però l’ambito temporale, applicando la nuova disciplina alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 2 ottobre 2003.
Poiché nella specie le sanzioni erano state irrogate nell’anno 2000, con lo stesso avviso di accertamento impugnato, la Corte conclude che trova applicazione la disciplina previgente, e cioè l’art. 98, comma 6, d.P.R. n. 602/1973, che poneva a carico del rappresentante legale dei soggetti passivi l’obbligo solidale di pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie. Anche il secondo motivo è dunque fondato.
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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