La rappresentanza dell’agente della riscossione tra Avvocatura erariale e libero foro (Cass. civ. Sez. V n. 16589 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’ente può avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di alcuna formalità né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, nei casi diversi da quelli convenzionalmente riservati all’Avvocatura dello Stato e in quelli in cui questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta del patrocinio discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi convenzionali o di indisponibilità dell’Avvocatura erariale, la costituzione dell’Agenzia postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza onere di allegazione o prova, nemmeno in sede di legittimità. In materia di prescrizione dei crediti erariali non espressamente assoggettati a termine breve, non opera la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dovendosi applicare l’ordinario termine decennale dell’art. 2946 cod. civ., che non è convertito dalla scadenza del termine perentorio di impugnazione dell’atto di riscossione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a sedici cartelle esattoriali sottostanti. Il giudice di prime cure dichiarava il proprio difetto di giurisdizione su tre cartelle non tributarie, l’inammissibilità del ricorso per due, la cessazione della materia del contendere per una a seguito delle previsioni del d.l. n. 119/18, accogliendo parzialmente il ricorso per nove cartelle e rigettandolo nel resto.
La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria, cui replicava l’agente della riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’agente della riscossione rende noto in controricorso che alcune cartelle sottese all’intimazione impugnata sono state annullate ex art. 4 del d.l. n. 41/2021 e, per una di esse, a stralcio dei crediti fino a mille euro. Il contribuente nulla osserva in memoria. La Corte dà altresì atto delle eccezioni di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e autosufficienza.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle regole del giusto processo, sostenendo l’invalidità del patrocinio di un avvocato del libero foro in assenza di apposita delibera. Il motivo è infondato. Richiamando Sez. U. n. 30008 del 19.11.2019, confermata da Sez. 6-1 n. 16314 del 10.06.2021, la Corte ribadisce che l’Agenzia può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione, oppure di avvocati del libero foro senza formalità negli altri casi e in quelli di indisponibilità dell’Avvocatura erariale. La costituzione postula implicitamente il presupposto di legge, senza necessità di allegazione o prova.
Il secondo motivo lamenta l’applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale. La Corte ne rileva l’inammissibilità per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato la natura dei crediti per singola cartella, e l’infondatezza nel merito: solo le fattispecie impositive espressamente previste dalla legge sono soggette al termine breve dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., mentre per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro opera l’ordinario termine decennale. La scadenza del termine perentorio di impugnazione produce l’irretrattabilità del credito, ma non converte il termine breve in quello decennale. La stessa Sez. U. n. 23397/2016, invocata dal ricorrente, non afferma che a tutti i crediti in riscossione si applichi la prescrizione quinquennale.
Il terzo motivo deduce la violazione del ne bis in idem per due precedenti sentenze della Commissione tributaria regionale. La censura è inammissibile in quanto proposta con il paradigma dell’art. 112 cod. proc. civ. anziché sotto il profilo motivazionale dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. È inoltre infondata: il contrasto di giudicati è escluso dal fatto che una delle sentenze è stata impugnata e l’altra è stata cassata con rinvio. Dalla reiezione delle prime tre censure consegue l’infondatezza della quarta, relativa al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., per assenza di comportamento inescusabilmente negligente dell’agente della riscossione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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