Visto di conformità infedele, competenza della direzione regionale e nullità del ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 13287 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazione presentata con le modalità dell’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 della medesima norma, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti del professionista, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non è derogabile e il ruolo formato dall’ufficio incompetente è nullo, con conseguente invalidità della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un Centro autorizzato di assistenza fiscale appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Torino.

All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, ritenuto infedele il visto, la direzione provinciale di Torino iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, imposta, sanzione e interessi. Impugnata la cartella, la CTP di Torino accolse in parte il ricorso limitatamente al favor rei; la CTR del Piemonte, accogliendo l’appello erariale e rigettando quello incidentale del professionista, ritenne dovute anche imposta e interessi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente il secondo motivo, dotato di potenziale capacità di assorbimento dei restanti, con il quale si deduce la violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 per avere la CTR negato il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo.

La Corte richiama la soluzione già enunciata in relazione alla medesima fattispecie e tra le stesse parti: la responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha funzione anche punitiva. Il comma 2 dell’art. 39 attribuisce perciò la competenza all’iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e tale attribuzione non può essere derogata.

Il Collegio non ravvisa argomenti per discostarsi dall’orientamento consolidato, cui intende dare continuità, e richiama i precedenti conformi, tra cui Cass. n. 11660/2024, Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 11818/2024 e Cass. n. 11799/2024, intervenuti tra le stesse parti.

Il secondo motivo è dunque fondato. La sentenza d’appello non è conforme ai principi emergenti dai precedenti di legittimità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del professionista per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio, dell’atto impugnato in primo grado.

Nota della Redazione

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