Doppia ratio decidendi e onere di impugnazione di entrambe (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12960 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito che si fondi su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione adottata, è una pronuncia a motivazione plurima e non un obiter dictum né una motivazione contraddittoria: ne deriva l’onere del ricorrente per cassazione di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. Nel lavoro pubblico sanitario, il personale universitario strutturato nel Servizio Sanitario Nazionale, pur legato da rapporto di impiego all’Università, è in rapporto di servizio con l’Azienda Ospedaliera, sicché la domanda di differenze retributive può essere proposta nei confronti di entrambe le amministrazioni, con legittimazione passiva concorrente e obbligazione solidale.
Il Fatto
Una dipendente universitaria, in servizio presso un’Azienda Ospedaliera Universitaria, ha agito in sede monitoria nei soli confronti dell’Università per ottenere il pagamento di differenze retributive a titolo di equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, per il periodo settembre 2012/settembre 2014. L’Università ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato esteso all’Azienda ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, richiamando il principio della legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni e rilevando che l’Università non aveva formulato, con l’atto di chiamata, alcuna domanda di garanzia. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 106 cod. proc. civ., sostenendo che la chiamata dell’Azienda era finalizzata a far valere un rapporto di garanzia impropria e a ottenere la manleva. La Corte lo dichiara inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto difetta l’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: gli atti processuali non sono trascritti, non sono allegati al ricorso né localizzati nel fascicolo.
In secondo luogo, il motivo non intercetta entrambe le rationes decidendi. La Corte distrettuale non si è limitata a una diversa interpretazione della domanda: ha aggiunto che, qualificata l’azione nei termini sollecitati, sarebbe stato necessario uno specifico motivo di gravame, non formulato, per denunciare l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di manleva. Questa seconda ratio, sufficiente a sorreggere il decisum, non è stata censurata.
Richiamando Cass. n. 17182/2020, la Corte ribadisce che la sentenza basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente, impone al ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità. Il vizio di contraddittorietà sussiste in un caso diverso, ossia nel contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi.
Nel quadro sostanziale la Corte conferma la continuità del principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8521/2012, Cass. S.U. n. 9279/2016): la cogestione del rapporto di lavoro del personale universitario strutturato nel S.S.N. comporta la legittimazione passiva di Università e Azienda, parti del rapporto di impiego e di quello di servizio, con obbligazione solidale ex art. 1294 cod. civ. Il lodo arbitrale invocato nel secondo motivo riguarda i rapporti interni fra debitori solidali e rileva ex art. 1298 cod. civ., ma non è opponibile al creditore che abbia agito verso uno solo dei debitori ex art. 1292 cod. civ. Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile per il medesimo difetto di allegazione documentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.