Anzianità pre-ruolo negata senza base contrattuale al personale comunale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24950 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro pubblico è tenuto ad applicare esclusivamente la contrattazione collettiva del proprio comparto. Ne consegue che, per il rapporto di lavoro del personale docente alle dipendenze di un comune, il parametro di raffronto non è il CCNL Scuola ma il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali. La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può essere invocata per estendere ai dipendenti a termine un trattamento economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato, quando la disparità derivi dall’applicazione di un contratto collettivo non pertinente. L’anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione autonoma: il diritto al trattamento economico che su di essa si fonda resta soggetto alla prescrizione quinquennale propria dei crediti di lavoro.
Il Fatto
Una maestra d’infanzia, assunta con plurimi contratti a tempo determinato da un comune e poi immessa in ruolo nel 1998, chiedeva il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici. Il giudice di appello, applicando la disciplina del pubblico impiego privatizzato e la normativa contro l’abuso di contratti a termine, riconosceva il diritto della lavoratrice, valorizzando l’automatismo tra anzianità e progressioni stipendiali. Il comune ricorreva in Cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione del CCNL Scuola, in quanto la contrattazione applicabile al rapporto sarebbe stata quella del comparto Regioni ed Autonomie locali.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità accoglie il ricorso censurando l’orientamento del giudice di merito. Il problema centrale non è la comparabilità delle mansioni o il diritto alla non discriminazione, bensì l’individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto: per il personale dei comuni non si applica il CCNL Scuola, ma il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali. Tale principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia della Sezione lavoro, n. 20491 del 2026, citata dalla sentenza. È quindi un errore di diritto quello di valutare l’interesse ad agire o la sussistenza di una discriminazione sulla base di un sistema di progressione – come quello scolastico – che non trova fondamento nel contratto realmente applicabile.
La Corte chiarisce che il datore di lavoro pubblico non dispone dell’inquadramento ma deve attenersi alla disciplina del comparto: gli atti difformi sono nulli e non possono fungere da criterio di comparazione. L’adozione di un atto negoziale di gestione che attribuisca un trattamento non previsto dal CCNL non è sufficiente a costituire una posizione tutelata. In particolare, la retribuzione del personale degli enti locali non prevede automatismi tra anzianità e progressione economica, essendo la progressione orizzontale subordinata al merito comparativo.
Sul punto, la sentenza richiama la giurisprudenza italiana e la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-439/23 del 2024, la quale afferma che la clausola 4 dell’Accordo quadro vieta di non considerare l’anzianità maturata con contratti a termine per il calcolo della retribuzione al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. Tuttavia, questo principio opera solo quando il fattore protetto è la natura a termine del rapporto: non può essere invocato per estendere benefici che derivano dall’applicazione illegittima di un contratto collettivo di un altro comparto. In tal caso, la disparità non è correlata al fattore protetto ma alla violazione delle regole sulla contrattazione.
La Suprema Corte afferma inoltre che l’anzianità di servizio è un presupposto di fatto, non un diritto autonomamente prescrivibile. Ciò implica che può essere sempre accertata per gli effetti futuri, ma non esclude la prescrizione dei singoli crediti retributivi che ne discendono, soggetti al regime quinquennale. La Corte rigetta anche il motivo sulla giurisdizione, confermando che per le pretese successive al 30.06.1998 la giurisdizione è del giudice ordinario.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame. La Corte d’appello dovrà pertanto valutare la domanda della lavoratrice non sulla base del CCNL Scuola, ma alla luce della disciplina del comparto Regioni ed Autonomie locali, riconsiderando l’interesse ad agire e la fondatezza delle pretese economiche secondo il sistema di progressione ivi previsto.
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Nota della Redazione
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