Opposizione esecutiva e sospensione feriale: domanda pregiudiziale non autonoma (Cass. civ. Sez. III n. 13095 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive il regime della sospensione feriale dei termini, derogato dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, non è neutralizzato dalla proposizione, nel medesimo processo, di una domanda ordinaria soggetta a sospensione. La deroga opera anche quando la domanda ordinaria sia volta all’accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo, ove essa costituisca presupposto immediato della decisione oppositiva e non domanda autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione. Solo in quest’ultimo caso l’esigenza di speditezza prevale se l’esito dell’opposizione non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria. Ne deriva la tardività dell’appello notificato oltre il termine semestrale, computato senza sospensione.
Il Fatto
Nell’esecuzione immobiliare promossa da una banca in forza di un mutuo fondiario, la terza proprietaria proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Respinta l’istanza di sospensione, introduceva il giudizio di merito, con intervento del debitore mutuatario; l’altra debitrice restava contumace. L’opponente chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, l’inefficacia degli atti esecutivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme incassate; in via subordinata, l’accertamento di un debito anziché di un credito della banca.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, per essere le doglianze già coperte da giudicato e per l’introduzione di motivi nuovi. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione, perché notificata oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non applicandosi la sospensione feriale alle opposizioni esecutive. Proponevano ricorso per cassazione gli originari opponenti.
La Motivazione della Corte
Respinte in via preliminare le richieste di sospensione dei termini, di rinvio e di discussione in pubblica udienza, il Collegio conferma il rigetto della rimessione alle Sezioni Unite, non emergendo questioni nuove: la materia è ormai coperta da giurisprudenza consolidata. Sul punto richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione, l’art. 375 cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, con trattazione camerale quale regola.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile sotto molteplici profili. In via principale difetta dei requisiti dell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per l’esposizione lacunosa del fatto e la genericità dei motivi, non risultando comprensibile la dedotta coincidenza tra i motivi di opposizione e quelli del giudizio di cognizione.
Sul nucleo sostanziale, la Corte richiama un indirizzo consolidato: in tema di opposizione di terzo ad esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ., la contestazione della validità del titolo non muta l’oggetto della causa, sicché le esigenze di speditezza permangono e i termini non sono sospesi (Cass. Sez. III n. 11111 del 2020). Il principio vale per tutte le opposizioni esecutive e impone di distinguere tra la domanda ordinaria che costituisce presupposto della decisione oppositiva, anche se sulla stessa si chieda pronuncia espressa con efficacia di giudicato, e la domanda formulata in via autonoma e alternativa, che non influenza l’esito dell’opposizione: solo in quest’ultimo caso la speditezza prevale se l’esito oppositivo non comporti l’esame effettivo della domanda ordinaria.
Nel caso concreto, la domanda di accertamento dell’invalidità del mutuo azionato come titolo costituiva il presupposto immediato dell’opposizione. Ne consegue la sottrazione dell’intera controversia alla sospensione feriale e la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello tardivo. La censura è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo il provvedimento deciso in modo conforme alla giurisprudenza. Parimenti inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2), cod. proc. civ. le doglianze sul giusto processo, risultando la motivazione della Corte territoriale esaustiva.
All’inammissibilità conseguono la condanna dei ricorrenti alle spese e, in applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata, oltre alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; la Corte dispone inoltre la trasmissione degli atti al Procuratore Generale e al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Nota della Redazione
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