Fallimento preponente e agenzia soggetti all’articolo 72 legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 5620 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, legge fallimentare, e non l’art. 78 legge fallimentare, che prevede lo scioglimento per il fallimento del mandatario, non anche del mandante. Il rapporto di agenzia non è assimilabile tipologicamente al mandato, per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente. Ove il rapporto si sciolga, ai sensi dell’art. 72, comma 1, legge fallimentare, per fatto concludente — con provvedimento di esclusione dei crediti dallo stato passivo —, i crediti per indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi al passivo, avendo natura non retributiva né risarcitoria, bensì indennitaria.

Il Fatto

La società ricorrente, agente del preponente, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della mandante. Il Tribunale aveva ammesso al passivo i soli crediti per provvigioni maturate in alcuni mesi del 2017 e per il F.I.R.R., compensandoli con un maggior controcredito del Fallimento per campionario non restituito. Restavano escluse le differenze provvigionali, le provvigioni su merce spedita in meno, l’indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

Il Tribunale aveva ritenuto che la dichiarazione di fallimento del preponente integrasse l’inadempimento a lui non imputabile, con conseguente non debenza delle indennità, e che l’agente non avesse provato la conclusione degli affari. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sul valore del campionario, e il secondo, sulla pretesa contraddizione nella motivazione circa la domanda di risoluzione, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che il provvedimento impugnato non menziona il tema del valore della merce e che la doglianza avrebbe dovuto essere incanalata entro i binari dell’omesso esame di fatto decisivo, non della carenza di motivazione o della violazione di legge.

Il terzo motivo è fondato. Il Tribunale, muovendo dall’applicazione analogica dell’art. 78 legge fallimentare, aveva ritenuto automaticamente sciolto il contratto di agenzia per il fallimento del preponente, con esclusione delle indennità. La Corte richiama un recente arresto, da cui non si discosta: al contratto di agenzia pendente si applica la regola di sospensione dell’art. 72, comma 1, legge fallimentare. L’art. 78 riguarda il fallimento del mandatario, non del mandante, e il rapporto di agenzia non è assimilabile al mandato per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente.

Ove il rapporto si sciolga per fatto concludente — con provvedimento di esclusione dei crediti dal passivo —, i crediti per indennità di preavviso e di clientela possono essere ammessi al passivo, avendo entrambe natura indennitaria e non retributiva né risarcitoria.

Il quarto motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Sul deposito cartaceo, la Corte distingue l’art. 16-bis, comma 8, d.l. 179/2012, che ammette modalità non telematiche solo per il malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, dal comma 9, che riguarda documenti già depositati telematicamente. La doglianza non si confronta con la ratio decidendi del rigetto per tardività. Quanto all’ordine di esibizione, il diritto dell’agente di esigere le informazioni presuppone l’onere di provare che gli affari siano andati a buon fine o che il mancato pagamento dipenda da fatto imputabile al preponente. Il Tribunale ha ritenuto esplorativa la richiesta, valutazione insindacabile in sede di legittimità.

La richiesta di rimessione in termini è irricevibile, andando rivolta al giudice dinanzi al quale è maturata la decadenza e presupponendo una causa non imputabile di carattere assoluto. Il Tribunale ha, inoltre, negato le provvigioni anche per la mancata prova della comunicazione, entro novanta giorni, della decisione di accettare o rifiutare gli ordini: ratio decidendi non censurata. Il decreto è cassato in relazione al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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