Patteggiamento equiparato a condanna ostativa all’esdebitazione fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 18517 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 142, primo comma, n. 6, l. fall., deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna la sentenza di patteggiamento della pena, alla luce del disposto dell’ultimo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo ratione temporis applicabile, antecedente alla riforma dettata dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è dunque idonea a integrare il requisito soggettivo impeditivo del beneficio esdebitatorio. Non è invece equiparabile alla riabilitazione l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che non consente di prescindere dalla condanna ai fini della concessione del beneficio.

Il Fatto

Il contribuente, dichiarato fallito, proponeva ricorso per esdebitazione; il Tribunale di Parma, con provvedimento del 19/20.10.2016, lo dichiarava inammissibile. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte di appello di Bologna con decreto n. 816/2017, depositato il 1.3.2017, sul rilievo che difettavano i requisiti soggettivi di cui all’art. 142 l. fall.

La corte territoriale riteneva ostativa la sentenza di patteggiamento pronunciata per bancarotta fraudolenta, equiparandola a una pronuncia di condanna, e considerava irrilevante la pendenza dell’istanza di affidamento in prova, non essendo intervenuta riabilitazione. Il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria dell’11 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo di diritto intertemporale. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., novellato dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, è entrato in vigore il 30.12.2022 senza disciplina transitoria. Richiamando le Sezioni Unite n. 6548 del 2025, il Collegio rileva che la norma ha natura processuale e segue il principio tempus regit actum, con applicazione della regola vigente al momento dell’emissione della sentenza di patteggiamento.

Passando al merito, la Corte ritiene che la clausola di salvaguardia contenuta nella disposizione legittimi soltanto le eccezioni espressamente previste in bonam partem. Al di fuori di tale numerus clausus, permane la regola della piena equiparazione alla sentenza di condanna, con gli effetti in malam partem che ne derivano.

L’argomento letterale conforta la conclusione: ove le norme, penali o extrapenali, richiamino genericamente la sentenza di condanna, esse vanno applicate anche alla pronuncia di patteggiamento, salvo espressa deroga. Né rileva che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non faccia stato nei giudizi civili: ai fini dell’art. 142 l. fall. la condanna viene in evidenza quale fatto storico, già apprezzato ex ante dal legislatore come indice di non meritevolezza del soggetto.

Il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. contenuto nell’art. 444, comma 2, dimostra che il giudice non svolge una funzione notarile, ma compie un accertamento, sia pur sommario, idoneo a integrare un giudizio. Nel sistema del codice, del resto, sono riconducibili al genus delle sentenze di condanna tutte le pronunce che irrogano la pena, indipendentemente dal rito.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la sentenza n. 2461 del 2025: la deroga prevista dall’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. opera solo in presenza di riabilitazione e non può essere estesa all’affidamento in prova ai servizi sociali, stante la diversità di ratio e presupposti. Il terzo motivo resta assorbito; il quarto è oggetto di rinuncia. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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