Abuso di direzione unitaria e presunzione di controllo nelle società di capitali (Cass. civ. Sez. I n. 19943 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di società prevista dall’art. 2497 sexies c.c. non esonera la parte che la invoca dall’onere di provare i fatti sui quali essa si fonda, ossia il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Solo una volta accertata l’esistenza di tale rapporto la presunzione opera, con inversione dell’onere probatorio in favore del creditore sociale attore in responsabilità. Ne consegue che, esclusa l’operatività della presunzione, la responsabilità ex art. 2497 c.c. richiede pur sempre la prova dell’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e della contrarietà della condotta ai principi di corretta gestione imprenditoriale. In sede di legittimità il sindacato sui risultati istruttori non può trasformarsi in un nuovo esame del merito.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società affittante convenne in giudizio due società di diritto lussemburghese, una delle quali capogruppo, e una terza società del gruppo, chiedendo il risarcimento dei danni per abuso di direzione unitaria ai sensi dell’art. 2497 c.c. delle prime due in danno della fallita, con vantaggio della terza, a sua volta sottoposta a procedura concorsuale. Si contestava in particolare la stipula di un contratto di affitto d’azienda a condizioni svantaggiose per l’affittante, in esecuzione di direttive della capogruppo.

Il Tribunale respinse la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’ottobre del 2017, rigettò l’impugnazione, rilevando che non era stata fornita la prova dei presupposti della responsabilità e non poteva applicarsi la presunzione invocata dal fallimento. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a più motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminati prioritariamente i motivi di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., li ha dichiarati inammissibili. Essi erano diretti a censurare la ratio decidendi che aveva escluso in radice la sussistenza di un legame di direzione e coordinamento tra le controricorrenti e le società eterodirette. Il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero addossato a sé la prova documentale della dismissione delle partecipazioni, senza valutare la persistenza del controllo.

La Corte ricorda che la responsabilità ex art. 2497 c.c. presuppone l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, la quale si presume — salvo prova contraria — in presenza di una società tenuta al consolidamento dei bilanci o che comunque controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c. Il meccanismo dell’art. 2497 sexies c.c. è una presunzione legale relativa.

Il punto centrale è la ripartizione dell’onere probatorio. La Corte chiarisce che l’esistenza di una presunzione legale relativa onera comunque la parte interessata, a cui favore è prevista, di dimostrare i fatti sui quali essa si basa: nella specie, il rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. La valutazione della Corte territoriale circa l’insussistenza del controllo — esclusa la prova della maggioranza dei voti o della possibilità di svolgere influenza dominante — corrisponde a un accertamento di fatto non oggetto di specifica censura.

I giudici di merito avevano inoltre escluso che la loro amministrazione da parte di società interamente controllate dalla capogruppo integrasse la forma di controllo prevista dall’art. 2359 c.c., che si riferisce alla possibilità di influenza sugli organi deliberativi e non esecutivi. Spettava al fallimento dimostrare che le catene di controllo fossero ancora integre al momento del contratto.

La Corte qualifica infine le censure come un inammissibile riesame delle valutazioni di fatto e di prova, non consentito in sede di legittimità, ove non può essere surrettiziamente introdotto un ulteriore grado di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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