Inammissibili i motivi che chiedono un riesame del fatto in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13115 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti: è sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi su cui fonda il proprio convincimento e l’iter seguito, disattendendo implicitamente quelli logicamente incompatibili. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile solo come difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio di motivazione rileva, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile.
Il Fatto
Un medico dentista, datore di lavoro di una collaboratrice, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva confermato le pronunce di primo grado di rigetto delle sue opposizioni ad alcune ordinanze ingiunzione. Gli veniva contestato di aver omesso di inviare al servizio competente, entro il termine prescritto, la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e la comunicazione di cessazione del rapporto, con conseguenti sanzioni amministrative.
La corte territoriale aveva ritenuto inammissibili i primi due motivi di appello e infondate le restanti censure, valorizzando le dichiarazioni testimoniali che avevano descritto la lavoratrice inserita nel contesto organizzativo dello studio. Il ricorrente deduce quattro motivi, lamentando in particolare l’errata ricostruzione del fatto e la mancata prova del numero reale di giornate lavorative.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., sull’omessa valutazione di fatti decisivi e sul vizio di motivazione per relationem. I motivi sono dichiarati inammissibili sotto plurimi profili. Anzitutto il ricorso non trascrive l’appello e non produce le sentenze menzionate, con conseguente difetto di specificità. Inoltre esso non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Quanto alla durata del rapporto, la censura è tautologica e investe il potere del giudice del merito di selezionare e valutare il materiale probatorio, potere non sindacabile in cassazione. La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui il giudice di merito non deve valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento.
Il ricorso non è un terzo grado di giudizio: è un giudizio a critica vincolata, in cui le censure devono rientrare nei motivi tassativi di legge. La parte non può contrapporre la propria diversa interpretazione delle risultanze processuali per ottenere una revisione degli accertamenti di fatto.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio del libero convincimento: tale violazione è apprezzabile solo nei limiti del vizio di motivazione, e deve emergere dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa. Il vizio di motivazione, nell’attuale assetto, rileva solo se la motivazione sia totalmente mancante, apparente o contraddittoria: ipotesi non ravvisabili nella pronuncia impugnata.
Il motivo sull’omessa valutazione di fatti decisivi è inammissibile anche per la ricorrenza della doppia conforme, che preclude il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., senza che siano indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, è infine infondato, trovando applicazione la riduzione del venti per cento prevista per l’esito favorevole della lite all’Ispettorato. Il ricorso è dunque rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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