Rimborso finanziamenti soci e revocatoria: inammissibile la rivalutazione del compendio probatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 9204 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti dei soci, l’azione del curatore volta a ottenere la restituzione del rimborso non ha natura di ripetizione dell’indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l’art. 2467, comma 1, cod. civ. delinea un’inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis. La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all’azione ex art. 2901 cod. civ., soggiace a presupposti identici, la cui prova deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l’actio pauliana secondo cui, a fronte dell’allegazione delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte. È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, miri ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti, prospettando una rivisitazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dal Fallimento di una società a responsabilità limitata nei confronti di due soci, volta alla revocatoria di 29 operazioni di prelievo effettuate a titolo di rimborso di finanziamenti soci per un importo complessivo di € 82.987,00, in un periodo in cui la società versava in stato di insolvenza. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello dei soci, ritenendo i rimborsi pregiudizievoli per la massa dei creditori sulla base del prospetto finanziamento soci e del partitario, dando maggior rilievo a tali documenti rispetto alla documentazione bancaria, attesa la genericità della contestazione sollevata dagli appellanti, soggetti qualificati all’interno della compagine societaria.
Avverso tale sentenza i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione alla diversa ripartizione dei prelevamenti tra i ricorrenti e alla conseguente indeterminatezza della domanda. Il Fallimento non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, i soci hanno dedotto la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., contestando la quantificazione dei prelievi effettuata dalla Corte territoriale. Essi hanno prospettato una diversa ricostruzione dei movimenti, che avrebbe ridotto i rimborsi a € 39.147,00, sul rilievo che i conteggi sarebbero stati falsati dalla lettura del partitario, documento oggetto di contestazione.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La censura è stata considerata squisitamente incentrata sulla valutazione di prove da parte del giudice del merito. Un tema di inversione dell’onere della prova può porsi solo qualora il giudice valuti prove non dedotte dalle parti, le disponga d’ufficio fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero disattenda delle prove legali, circostanze non ricorrenti nella specie.
La Corte ha evidenziato che il giudice di appello ha confermato l’importo dei rimborsi sulla base del partitario e del prospetto finanziamento soci, ritenendo generica la contestazione della contabilità proveniente da soggetti qualificati, quali la socia liquidatrice e il socio di maggioranza, titolare del potere di controllo ex art. 2476, comma 2, cod. civ.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in quanto mirante a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, non potendo il giudizio di legittimità costituire un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati