Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relata di notificazione telematica (Cass. civ. Sez. II n. 24930 del 15.09.2021)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, il difensore del ricorrente, destinatario della notifica, deve estrarre copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità delle copie analogiche agli originali digitali e depositare nei termini tali copie presso la cancelleria della Corte. Il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., essendo consentito al ricorrente, che abbia allegato l’avvenuta notificazione ma prodotto la sola copia autentica della sentenza, di integrare la produzione in un secondo tempo ex art. 372 c.p.c., purché entro il medesimo termine. La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, riformando la sentenza del Giudice di pace di Luino, aveva accolto l’appello proposto da una società contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di pagamento avanzata da un imprenditore individuale nell’ambito di un contratto d’appalto. Il giudice di secondo grado aveva dichiarato la sentenza di primo grado affetta da vizio di ultrapetizione, avendo il primo giudice riconosciuto un diverso meccanismo di perfezionamento del contratto rispetto a quello allegato dall’attore.

Avverso tale sentenza, l’imprenditore soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente (per un improprio uso della tecnica del copia e incolla) e la violazione dell’art. 112 c.p.c. La società appellante ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando come lo stesso fosse stato proposto avverso una sentenza notificata a mezzo PEC in data 18.01.2016. Pur avendo la parte ricorrente dichiarato l’avvenuta notificazione, non risultava però depositata copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, essendo stata versata in atti la sola copia della sentenza di appello, senza la relata di notifica né il messaggio di avvenuta ricezione con l’attestazione di conformità.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ribadito dall’ordinanza n. 30765/2017, secondo cui, in caso di notificazione telematica, il difensore del ricorrente deve estrarre copie cartacee del messaggio di PEC e della relazione di notificazione redatta dal mittente, attestare con sottoscrizione autografa la conformità delle copie analogiche agli originali digitali e depositare nei termini tali copie presso la cancelleria.

La Corte ha quindi escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8312/2019, il quale, pur riferito all’ipotesi di notifica a mezzo PEC, precisa che è comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata di notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC, ancorché privi di attestazione di conformità del difensore. Nel caso di specie, tale deposito non era avvenuto.

Infine, la Corte ha rilevato l’inapplicabilità del principio secondo cui il ricorso deve ritenersi procedibile qualora emerga dallo stesso che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Tale principio presuppone, infatti, la produzione della relata di notificazione del ricorso, mentre nel caso di specie mancava del tutto la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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