Inammissibile il ricorso se manca l’avviso di ricevimento della notifica postale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13160 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., la notificazione non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, che deve essere allegato all’originale. La mancanza di tale documento integra inesistenza della notifica e non mera nullità sanabile, con conseguente inammissibilità del ricorso. Non è possibile disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Ove l’intimato non si sia costituito, il difetto dell’avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché il rapporto processuale non si è instaurato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva respinto la domanda volta ad accertare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento del cinquantasettesimo anno di età, nella misura dovuta secondo il criterio contributivo, con congiunzione nella gestione separata dei contributi versati in altre gestioni, oltre al supplemento di pensione. La domanda era stata rigettata per essere stata presentata oltre il quinquennio dalla decorrenza del trattamento.

Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni in materia previdenziale e di computo contributivo. L’INPS non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di natura processuale, che assorbe ogni valutazione sul merito. Il ricorso risulta notificato all’INPS mediante il servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. Dagli atti risultano depositati soltanto la ricevuta di presentazione all’Unep e quella dell’invio a mezzo postale, mentre difetta la ricevuta di ritorno della raccomandata, ossia l’avviso di ricevimento.

Poiché l’intimato non si è costituito, il Collegio rileva che il difetto della cartolina di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso. Il principio è richiamato attraverso un precedente della stessa Corte, secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.

La Corte sottolinea che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il percorso argomentativo è sostenuto da un ulteriore precedente, che qualifica l’avviso di ricevimento come il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la relativa data e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne deriva che l’assenza dell’avviso di ricevimento non configura una nullità sanabile, ma una vera e propria inesistenza della notificazione, con conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo. La Corte non procede quindi all’esame del motivo di merito, poiché il vizio processuale preclude ogni ulteriore valutazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale con l’intimato. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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