Il rito Fornero si applica anche in cassazione e impone il termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2368 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento che involga la tutela ex art. 18 st. lav., il rito c.d. Fornero di cui alla legge n. 92/2012 si applica, secondo i princìpi di ultrattività e di apparenza, a tutte le fasi e gradi del giudizio, incluso quello di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione è soggetto al termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, il quale decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale e derogatoria su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. Tale previsione si applica anche laddove la sentenza impugnata abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L’appello era stato a sua volta proposto contro la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva confermato l’ordinanza resa in esito alla fase sommaria del procedimento di cui alla legge n. 92/2012, di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro.

La società resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione. La Consigliera delegata aveva proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il lavoratore aveva presentato istanza per la decisione, contestando l’applicabilità del rito Fornero, e il procedimento era proseguito in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di tardività, dichiarando il ricorso inammissibile. In particolare, ha dato continuità alla giurisprudenza secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. Tale previsione, infatti, è speciale e deroga alla regola generale, non risultando incisa dalla modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., che attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello era stata pubblicata e comunicata alle parti in data 24.6.2024, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato alla controparte solo il 20.12.2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. La Corte ha ribadito che, nell’ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st. lav., il rito c.d. Fornero si applica a tutte le fasi e gradi del giudizio, incluso quello di cassazione, cui si applica il termine breve, sempre che decorra dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012.

Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha osservato che essi erano stati esaminati dalla Corte di merito con pertinenti richiami normativi e a precedenti giurisprudenziali, che ha confermato. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., non ravvisando ragioni per discostarsi dalla previsione legale applicabile in caso di definizione conforme alla proposta, nonché alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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