Interessi da sospensione giudiziale: tasso legale prima del 2016, poi 4,5% (Cass. civ. Sez. V n. 13255 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo, poi revocata, l’Amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute. La pretesa non si fonda sull’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che disciplina la diversa ipotesi di sospensione amministrativa della riscossione, ma sul principio generale dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Nel periodo anteriore all’1 gennaio 2016 gli interessi sono pertanto dovuti nella misura legale. Solo a decorrere da tale data, per effetto del comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n. 156/2015, il tasso è parificato a quello della sospensione amministrativa, pari al 4,5 per cento.
Il Fatto
Una società impugnava una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate le richiedeva il pagamento di interessi per sospensione, calcolati per il periodo dal 9 luglio 2013 al 20 giugno 2016, durante il quale erano state sospese alcune cartelle. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, rigettava l’istanza di estinzione del processo per effetto della definizione agevolata delle cartelle, osservando che gli interessi in contestazione hanno natura diversa da quelli di mora. Accoglieva poi in parte l’appello erariale, riconoscendo gli interessi al tasso legale per il periodo dal 9 luglio 2013 al 31 dicembre 2015 e nella misura del 4,5 per cento per il periodo dall’1 gennaio 2016 al 20 giugno 2016. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione; la società non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina l’unico motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 1282 cod. civ. L’Agenzia sosteneva che gli interessi fossero dovuti al tasso del 4,5 per cento anche per il periodo anteriore all’1 gennaio 2016.
Il motivo è giudicato non fondato. La Corte richiama i consolidati principi affermati in plurimi recenti interventi e li conferma. In caso di sospensione giudiziale, la pretesa degli interessi si fonda sul principio generale dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., e non sull’art. 39 d.P.R. n. 602/1973, che riguarda la diversa ipotesi della sospensione amministrativa della procedura di riscossione, con previsione, fin dall’origine, di un tasso superiore a quello legale.
La sospensione giudiziale non incide sull’efficacia del provvedimento impugnato, ma solo sulla sua esecutività. Finché permane il provvedimento di sospensione, non può procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né dei relativi interessi.
La Corte precisa poi che l’introduzione del comma 8-bis nell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, applicabile dall’1 gennaio 2016, non riconosce interessi prima esclusi, ma parifica il tasso applicabile nel periodo di sospensione giudiziale a quello proprio della sospensione amministrativa. Di qui l’affermazione del principio di diritto, cui va data continuità, secondo cui gli interessi vanno calcolati nella misura legale e, solo a seguito della novella, nella misura del 4,5 per cento. Il ricorso è pertanto respinto.
Sulla soccombenza dell’Amministrazione, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.