Inammissibile l’appello dichiarato per vizio di rappresentanza della controparte (Cass. civ. Sez. V n. 13250 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla procura da parte del difensore non fa perdere al procuratore rinunciante lo ius postulandi e la rappresentanza legale per tutti gli atti del processo fino alla sostituzione con un altro procuratore, perché i poteri attribuiti dalla legge processuale non sono quelli liberamente determinati dalla parte che si limita a designare il difensore. Ne deriva che l’inammissibilità dell’appello non può in alcun modo conseguire a un assunto vizio di rappresentanza della controparte appellata. Nel processo tributario, inoltre, nelle liti attinenti alla disciolta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, perché il terzo addendum del protocollo di intesa del 24 settembre 2020 non riserva all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo una comunicazione preventiva di ipoteca e le cartelle presupposte, limitatamente ai debiti di natura tributaria. La Commissione annullava la comunicazione preventiva. L’agente della riscossione proponeva appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per le residue, rilevando che il contribuente, parte appellata, non era munito di difesa tecnica a seguito della rinuncia del difensore, e richiamando Cass. Sez. Un. n. 29919/2017. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia s.p.a., proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la parte privata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la legittimazione del ricorrente, proposto con ministero di avvocato del libero foro. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 30008/2019, la Suprema Corte ricorda che l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato da parte delle agenzie fiscali dipende dalla fonte convenzionale: se la convenzione riserva all’Avvocatura la difesa, l’Agenzia può evitarla solo nei casi di conflitto, di apposita delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, o di indisponibilità dell’Avvocatura; se invece la convenzione non riserva il patrocinio, non è richiesta alcuna formalità.
Il terzo addendum del protocollo di intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 24 settembre 2020 prevede che, per far fronte ai carichi originati dal subentro ex art. 76 d.l. n. 73/2021, l’Avvocatura fino al 31 marzo 2023 non presti il patrocinio per le cause riferibili alla disciolta Riscossione Sicilia s.p.a., indipendentemente dal grado di giudizio.
Poiché il ricorso risulta proposto nella pendenza di tale periodo, la Corte afferma il principio per cui, nelle liti attinenti alla estinta Riscossione Sicilia s.p.a. tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso al difensore del libero foro è ammissibile, non riservando la convenzione la rappresentanza all’Avvocatura dello Stato.
Nel merito, i motivi primo e terzo sono fondati. La Corte ribadisce che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, non fanno perdere al procuratore lo ius postulandi fino alla sostituzione (richiamate Cass. Sez. Un. n. 11303/1995, Cass. n. 5410/2020, Cass. n. 17649/2010). Inoltre, l’inammissibilità dell’appello di una parte non può conseguire a un vizio di rappresentanza della controparte appellata.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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