Contributo solidarietà su ratei pensionistici illegittimo per violazione riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13258 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto da una Cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione già quantificati ed attribuiti ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e soggiace alla riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 opera nei soli limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non abilita l’Ente a istituire trattenute su prestazioni già maturate. La prescrizione quinquennale non si applica alla riliquidazione contestata, che resta soggetta alla prescrizione decennale, presupponendo la norma la liquidità ed esigibilità del credito. Sul credito previdenziale maturano gli interessi legali dalla data dei singoli prelievi sino all’effettivo pagamento.
Il Fatto
Il controricorrente aveva convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per far dichiarare illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel decennio anteriore alla domanda. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione di primo grado, escludendo che la Cassa fosse legittimata da una norma di legge ad applicare il contributo e respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale, con condanna al pagamento degli interessi dalle date delle singole trattenute.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, contestando la qualificazione del contributo, l’esclusione della prescrizione breve e la decorrenza degli interessi. La Corte, a seguito della mancata accettazione della proposta di definizione anticipata, ha fissato l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità della sentenza impugnata all’orientamento consolidato della Corte e per l’assenza, nel ricorso, di argomenti idonei a un mutamento di indirizzo.
Il primo motivo è respinto sulla base dell’autonomia regolamentare della Cassa, che l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 circoscrive alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e agli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale ambito ogni provvedimento che introduca una trattenuta di solidarietà su trattamenti già quantificati, a prescindere dal criterio di determinazione della pensione. Il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come già affermato dalla Corte cost. sentenza n. 173/2016. La Corte ha inoltre chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla loro finalizzazione all’equilibrio finanziario a lungo termine, finalità estranea al contributo straordinario, per sua natura provvisorio e limitato nel tempo, e non riferibile ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Il principio vale anche rispetto a un trattamento non ancora maturato al momento della prima delibera, essendo il contributo illegittimo perché in violazione dell’art. 23 Cost.
Il secondo motivo, relativo all’applicabilità del contributo al biennio 2012-2013 ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, è inammissibile: la norma presuppone l’inerzia dell’Ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate-spesa, ipotesi non equiparabile a quella in cui gli interventi siano stati effettuati mediante delibere poi dichiarate illegittime.
Il terzo motivo è respinto ribadendo che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito: quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale. Nella specie non si verte in tema di riliquidazione della pensione, ma di indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima.
Il quarto motivo è inammissibile: al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, avendo i crediti previdenziali natura unitaria e non applicandosi agli accessori il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento di €2.500 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., non essendo seguita la condanna alle spese per il tardivo deposito del controricorso.
Nota della Redazione
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