Visto di conformità infedele e competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 13283 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in sua violazione.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale appose, su incarico di un centro autorizzato di assistenza fiscale, il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate.

All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, ritenuto infedele il visto, la direzione provinciale iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, imposta, sanzione e interessi. Impugnata la cartella, la Commissione provinciale accolse parzialmente il ricorso applicando il favor rei; la Commissione regionale rigettò gli appelli. La questione giunge in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per aver negato il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. Il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, vigente ratione temporis, attribuisce infatti la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, individuata nel professionista che ha apposto il visto e non nel contribuente assistito.

Il Collegio affronta in via prioritaria il primo motivo di ricorso incidentale, per la sua capacità di definire l’intera controversia. Il motivo è fondato: con riferimento alla medesima fattispecie, la Corte ha già chiarito che la responsabilità dei soggetti che rilasciano visto o asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva.

Da tale qualificazione discende che la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione. Il Collegio richiama Cass. n. 11660/2024 e le conformi pronunce rese tra le stesse parti e non ravvisa argomenti per discostarsi da tale orientamento, cui intende dare continuità.

Accolto il primo motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto per la nullità dell’atto impugnato in primo grado, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che vi aveva provveduto.

Restano assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale, attesa l’invalidità, a monte, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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