Inammissibile in cassazione il vizio dell’atto impositivo non dedotto col ricorso introduttivo (Cass. civ. Sez. V n. 14926 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, instaurato con l’impugnazione dell’atto fiscale, l’oggetto del giudizio è rigidamente delimitato dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Il thema decidendum può essere modificato solo con motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Ne consegue che è inammissibile sia la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento, sia il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati. In tema di ICI (e di IMU) l’obbligo motivazionale dell’avviso è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum, essendo sufficiente l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa. Nel processo tributario, alla parte pubblica assistita da propri funzionari in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi.
Il Fatto
Il contribuente originario, poi deceduto, aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omesso versamento dell’ICI relativa a un determinato anno d’imposta, in relazione a fabbricati e aree fabbricabili, tra cui un fabbricato rurale e la relativa area di sedime qualificata come edificabile. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso originario, riducendo l’imposta. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva poi deciso sulla trasmissibilità delle sanzioni agli eredi legittimi.
Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a tre motivi: il computo del valore dell’area di sedime in aggiunta a quello del fabbricato rurale; il difetto di motivazione dell’atto impositivo; la condanna alle spese in favore dell’ente impositore costituitosi con proprio funzionario. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si assume che l’area di sedime del fabbricato rurale non potesse essere separatamente tassata come area fabbricabile. Il mezzo è dichiarato inammissibile: dalla sentenza impugnata non risulta che il contribuente avesse censurato ab origine l’avviso sotto tale profilo, poiché la doglianza era stata dedotta soltanto con le memorie depositate nel corso del giudizio di primo grado.
Il Collegio richiama la regola per cui, nel processo tributario, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre nell’atto introduttivo; l’ambito delle contestazioni può essere modificato solo con motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, unicamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Ipotesi che non ricorre nella specie. La Corte ribadisce, altresì, che è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso, essendo la causa petendi delimitata dal ricorso introduttivo.
Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivo, è parimenti inammissibile e, comunque, infondato. Il mezzo è carente di autosufficienza: poiché l’avviso di accertamento è atto amministrativo e non processuale, chi ne censuri la motivazione deve riportarne testualmente i passi nel ricorso, per consentirne la verifica. La Corte, nel merito, richiama il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo motivazionale dell’avviso in materia di ICI — e, con le stesse argomentazioni, di IMU — è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. L’indicazione, tramite prospetto analitico, dell’identificazione catastale, della superficie, del periodo, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata per ciascun immobile soddisfa i parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il terzo motivo, sull’art. 91 cod. proc. civ., è infondato. La scelta dell’ente impositore per la difesa c.d. domestica, ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, non esclude la condanna del contribuente soccombente alle spese; essa può incidere solo sulla misura dei compensi, liquidabili con la riduzione del venti per cento ex art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è, dunque, rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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