Operazioni soggettivamente inesistenti triangolari e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 13324 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, anche di tipo triangolare, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta. Quando l’operazione triangolare è poco complessa e si sostanzia nella interposizione fittizia di un terzo tra cedente comunitario e cessionario nazionale, tale onere è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Grava allora sul contribuente la prova contraria di aver agito con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture, la congruità dei prezzi o l’assenza di un vantaggio economico.
Il Fatto
La società contribuente acquistava merce a marchio Nintendo da un fornitore nazionale, che si assumeva interposto tra essa e il distributore comunitario. L’Amministrazione finanziaria contestava la detrazione dell’Iva per l’anno d’imposta 2011, qualificando le fatture come relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una pretesa frode Iva.
La Commissione tributaria regionale, in riforma del primo grado, accoglieva il ricorso della società e negava la sussistenza della frode, valorizzando la documentazione prodotta: bilanci, visure camerali, contratti, pagamenti bancari e consegne con spedizioniere. Riteneva provata l’estraneità della contribuente e la sua buona fede, con conseguente diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento, interno ed euro-unitario, secondo cui il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell’Iva. Spetta quindi all’Amministrazione provare, anche in via presuntiva, che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione d’imposta.
La decisione impugnata è censurata per non aver applicato correttamente i criteri di ripartizione dell’onere probatorio. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, poco complesse e caratterizzate dalla interposizione fittizia di un terzo, la prova dell’Amministrazione è già soddisfatta dalla dimostrazione che l’interposto difetta di una struttura adeguata alla prestazione fatturata. Da ciò consegue l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
Secondo la Corte, la Commissione tributaria regionale ha valorizzato elementi documentali privi di rilievo, omettendo di considerare gli indizi obiettivi e specifici allegati dall’Ufficio: l’inesistenza della sede legale del fornitore, l’assenza di dipendenti e di struttura, la mancanza di documentazione contabile, l’incompleto censimento degli acquisti intracomunitari e le anomalie nei pagamenti. Tali elementi integrano una presunzione semplice di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti.
Nessun rilievo assumono, ai fini della buona fede, la regolarità formale delle operazioni, la congruità dei prezzi e la consegna della merce, trattandosi di circostanze compatibili con la frode o di dati neutri. La Corte richiama inoltre il valore probatorio del processo verbale di constatazione, assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, contestabile solo con querela di falso.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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