Spese di lite mai sotto i minimi forensi e fase di trattazione (Cass. civ. Sez. V n. 13821 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice non può liquidare le spese di lite al di sotto del valore minimo previsto dalle tariffe professionali. Nell’applicare le tabelle dei parametri forensi deve tenere conto della fase di trattazione/istruttoria, indipendentemente dal suo concreto svolgimento. È pertanto illegittima la liquidazione che accorpa la fase di trattazione/istruttoria e la fase decisoria, quando dal calcolo così effettuato deriva un compenso inferiore ai minimi di legge. La violazione dei minimi tariffari e l’illegittimo accorpamento delle fasi integrano la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e dal d.m. n. 147 del 2022, e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato davanti alla CTP la quantificazione delle spese di lite operata dalla sentenza di primo grado. Aveva poi censurato in cassazione la statuizione di compensazione delle spese del grado di appello, contenuta nella sentenza della CTR.

Quella pronuncia veniva cassata con rinvio, per assenza di motivazione sulla compensazione. La CTR, in sede di rinvio, procedeva alla nuova liquidazione delle spese e accoglieva l’appello. La società ha impugnato tale sentenza davanti alla Corte, dolendosi della misura degli importi riconosciuti al difensore antistatario. L’Agenzia è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione delle tabelle dei parametri forensi e si contesta, in particolare, l’esclusione — per il giudizio di secondo grado e per quello di rinvio — della fase di trattazione/istruttoria, oltre alla liquidazione in misura inferiore ai minimi di tariffa.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: il giudice non può liquidare le spese al di sotto del valore minimo previsto dalle tariffe professionali, come affermato da Cass. n. 9815 del 13/04/2023. Deve inoltre tenere conto della fase di trattazione/istruttoria, indipendentemente dal suo concreto svolgimento, secondo Cass. n. 8561 del 27/03/2023.

La sentenza impugnata, al netto delle spese vive, aveva liquidato il compenso tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e accorpando la fase di trattazione e la fase decisoria, sia per il giudizio di appello sia per il giudizio di rinvio.

Secondo la Corte, quel compenso è inferiore ai minimi di legge, anche in ragione dell’illegittimo accorpamento tra fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria. Il compenso minimo del giudizio di appello non avrebbe potuto essere inferiore a euro 2.036,00; quello del giudizio di rinvio non avrebbe potuto essere inferiore a euro 1.983,00.

Il motivo è quindi accolto. Il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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