Avviso di mora non impugnato e prescrizione del credito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13329 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione — come quella di prescrizione del credito fiscale maturata prima della notifica di tale atto — è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 comporta che, se l’atto non viene impugnato facendo valere la sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende estintive come la prescrizione, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinandone la nullità, ma spetta al contribuente la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare il solo atto consequenziale o cumulativamente anche quello presupposto, con l’onere di impugnare congiuntamente l’atto e i presupposti non notificatigli, a pena di decadenza.

Il Fatto

Un contribuente riceveva due avvisi di mora, entrambi recanti la medesima numerazione e datati 29 marzo 2013, per l’Iva 1993, notificati a mezzo posta raccomandata internazionale il 6 maggio 2013. Gli atti derivavano da due cartelle di pagamento che l’Agente della riscossione assumeva notificate nel 1998. Il contribuente impugnava gli avvisi di mora del 2013 deducendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione del credito.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agente della riscossione, confermando che le cartelle non erano state validamente notificate e che i primi atti dimostrati erano gli avvisi di mora notificati nel 2008, rispetto ai quali il termine decennale di prescrizione era già decorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due motivi connessi, trattati unitariamente. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992: la mancata impugnazione degli atti successivi alle cartelle aveva determinato la decadenza del debitore dalla facoltà di eccepirne l’invalidità o l’inesistenza della notifica. Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2938 cod. civ.: l’eccezione di prescrizione maturata prima degli avvisi di mora del 2008 avrebbe dovuto essere proposta con la loro tempestiva impugnazione e non era rilevabile d’ufficio.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinandone la nullità, con la conseguenza che il contribuente può impugnare un atto consequenziale qualsiasi facendo valere anche i vizi degli atti presupposti (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012). L’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 gli consente di impugnare il solo atto consequenziale o cumulativamente anche quello presupposto.

Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente: nel primo caso dovrà accertare solo il difetto di notifica per pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale; nel secondo la pronuncia riguarderà l’esistenza o meno della pretesa tributaria (Cass., 15 settembre 2023, n. 26660).

La Corte ribadisce poi il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato prima della notifica di tale atto, è preclusa (Cass., 29 novembre 2021, n. 37259). L’atto successivo a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile solo per vizi propri.

Nel caso concreto, gli avvisi di mora notificati nel 2013 seguivano ad altri due avvisi di mora regolarmente notificati nel 2008, aventi i medesimi atti presupposti e divenuti definitivi per mancata impugnazione. In quella sede il contribuente avrebbe dovuto eccepire il decorso del termine decennale di prescrizione. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo di primo grado è rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna del controricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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