Piattaforme petrolifere imponibili ai fini IMU e TASI dal Comune costiero (Cass. civ. Sez. V n. 14544 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale, nel limite delle dodici miglia dalla costa e antistanti un Comune costiero, sono soggette a IMU e TASI. Il Comune fronteggiante è titolare del potere impositivo, poiché sull’intero territorio dello Stato, mare territoriale compreso, convivono i poteri statali e quelli degli enti locali e non sono configurabili zone franche. La base imponibile, in difetto di rendita catastale, è determinata con il criterio contabile dei valori iscritti in bilancio, al lordo degli ammortamenti, con i coefficienti di adeguamento ministeriali. Le piattaforme sono immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività; l’eventuale difficoltà tecnica di accatastamento non comporta esenzione.

Il Fatto

Un Comune costiero ha notificato a una società una avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, per l’omesso versamento di IMU e TASI riferite a una piattaforma petrolifera di proprietà della contribuente, localizzata nel mare territoriale antistante il Comune, entro le dodici miglia dalla costa. Trattandosi di immobile non iscritto al catasto, l’ente ha determinato la base imponibile sui valori contabili della società, adeguati con decreto ministeriale, sommando sanzioni e interessi.

La società ha impugnato l’atto contestando la carenza di motivazione, la carenza di legittimazione attiva del Comune, l’insussistenza del presupposto oggettivo, l’esenzione delle piattaforme e la non debenza della TASI. La CTP ha accolto solo il profilo sanzionatorio; la CTR ha parzialmente riformato, confermando la tassabilità della piattaforma e delle cabine elettriche e del modulo alloggi, ed escludendo i macchinari non autonomamente reddituali. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della potestà impositiva comunale. L’IMU è tributo istituito dallo Stato ma gestito dai Comuni e ad essi riferito nel gettito; non possono esistere zone sottratte al potere impositivo, pena la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in ragione dell’evoluzione tecnica che consente la costruzione di strutture sul mare. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 13794 del 27.06.2005 e Cass. n. 19510 del 30.09.2016): sull’intero territorio dello Stato, mare territoriale compreso, convivono i poteri statali e quelli regionali e locali; in assenza di un autonomo criterio di delimitazione, valgono le regole di demarcazione del territorio nazionale, non essendo il territorio comunale entità qualitativamente diversa.

Non rileva la distanza dalla costa né l’asserita estraneità del mare al territorio comunale, né la riserva di competenza statale, che attiene a profili estranei alla fattispecie impositiva. Quanto alla TASI, essa è tributo destinato ai servizi indivisibili erogati alla generalità: le piattaforme ne usufruiscono, beneficiando della rete di infrastrutture portuali, logistiche, di sicurezza, viarie e amministrative messe a disposizione dal Comune costiero.

Sulla legittimazione attiva, il Collegio respinge i motivi relativi alla riferibilità territoriale dell’imposta a un diverso Comune e al D.M. 28 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 38 d.l. n. 124/2019 che ha istituito l’IMPI, imposta sostitutiva priva di valore ricognitivo o rettificativo rispetto ai confini e ai servizi amministrativi delle imposte precedentemente vigenti. Anche l’omesso esame del motivo d’appello ex art. 112 c.p.c. resta irrilevante.

Quanto al presupposto oggettivo, le piattaforme sono immobili ai fini fiscali: la Corte richiama gli artt. 4 e 5 R.D.L. n. 652/1939 e il D.M. n. 28/1998, che valorizzano l’unità immobiliare suscettibile di autonomia funzionale e reddituale, come già riconosciuto per discariche, centrali elettriche, parchi eolici e piattaforme. In assenza di accatastamento, la legge prevede il criterio contabile, avallato da Corte cost. n. 67 del 24.02.2006; le difficoltà tecniche di accatastamento non determinano esenzione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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