Classamento DOCFA, motivazione dell’avviso e onere della prova della rendita (Cass. civ. Sez. 5 n. 16330 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. La motivazione deve invece essere più approfondita laddove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto. La correttezza del valore della rendita attribuita costituisce questione di prova, che non attiene al piano della motivazione dell’avviso ma a quello della dimostrazione in giudizio della fondatezza della pretesa impositiva, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto. In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito della procedura DOCFA relativi a due immobili a destinazione speciale, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale proposta, attribuendo valori sensibilmente superiori e, per uno degli immobili, una diversa categoria. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Ufficio, annullando gli avvisi per vizio di motivazione, ritenendo incomprensibile il percorso logico che aveva condotto l’Amministrazione alle valutazioni contestate. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre motivi; la società ha resistito con controricorso, eccependo anche la presenza di motivi assorbiti in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ravvisandone la fondatezza. In particolare, ha affermato che gli avvisi di accertamento emessi all’esito della procedura DOCFA non richiedono una motivazione “rafforzata” quando l’Ufficio non abbia disatteso i dati fattuali dichiarati dal contribuente, limitandosi a rideterminare i valori. In tale ipotesi, l’obbligo motivazionale ex art. 7, l. n. 212/2000 è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, dovendosi invece distinguere il piano della motivazione da quello della prova della pretesa impositiva.
La Corte ha precisato che il giudice tributario, nell’annullare l’avviso per vizio di motivazione, ha erroneamente sovrapposto i due piani: la circostanza che la rendita attribuita risulti considerevolmente superiore a quella proposta non integra di per sé un difetto motivazionale, ma può semmai costituire oggetto di contestazione sul valore, da accertarsi in giudizio. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui, nel processo tributario, non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche per relationem, è comunque sufficiente, attenendo la produzione documentale al diverso piano della dimostrazione della fondatezza della pretesa.
Quanto al terzo motivo, concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la Corte lo ha dichiarato infondato, richiamando il consolidato orientamento per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. La sentenza della CTR, pur pervenendo a un’applicazione errata della disciplina di riferimento, ha comunque affrontato i motivi di impugnazione con una ben individuabile risposta argomentativa, non incorrendo pertanto nel vizio di motivazione meramente apparente.
La Corte ha quindi accolto i primi due motivi, rigettato il terzo e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà pertanto valutare, alla luce dei princípi enunciati, la correttezza del valore della rendita attribuita, verificando l’eventuale fondatezza dei motivi assorbiti in appello e riproposti dalla società.
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Nota della Redazione
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