Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo e prescrizione decennale del recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13353 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto dal regolamento di una Cassa previdenziale professionale privatizzata, mediante una trattenuta su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, è illegittimo. Esso non incide sui criteri di determinazione della pensione e non rispetta il principio del pro rata, ma si configura come prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. Il d.lgs. n. 509/1994 non attribuisce ai regolamenti degli enti privatizzati natura di regolamenti di delegificazione, sicché essi non possono derogare a fonti primarie né sostituirsi ad esse. Il recupero delle somme indebitamente trattenute non è soggetto alla prescrizione quinquennale, ma all’ordinaria prescrizione decennale, difettando la liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti avverso la sentenza di primo grado. Quest’ultima, su ricorso di un professionista, aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in base all’art. 22 del Regolamento dell’ente, condannando la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale.
La Cassa ricorre per cassazione con tre motivi, contestando la legittimità del contributo e la decorrenza del termine prescrizionale. Il professionista resiste con controricorso. All’esito della proposta di definizione accelerata, non accettata, l’ente chiede la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono scrutinati congiuntamente per connessione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 17742/2015, che avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, distinguendo la posizione di chi ha maturato il diritto a pensione prima della riforma del 2006 da quella dei pensionati successivi.
Resta fermo il principio della riserva di legge: gli atti degli enti previdenziali privatizzati, pur non più vincolati al rigoroso rispetto del pro rata, non possono derogare a norme primarie. La Corte condivide l’insegnamento di Cass. n. 31875/2018, secondo cui è illegittimo il contributo di solidarietà adottato dalla CNPADC, poiché introduce una trattenuta su trattamenti già determinati, estranea ai criteri di calcolo della pensione e incompatibile con il principio del pro rata.
Il Collegio richiama i principi espressi da Cass. n. 12122/2023, Cass. n. 603/2019, Cass. n. 9914/2023 e Cass. n. 19711/2017: il contributo di solidarietà è estraneo ai criteri determinativi del trattamento pensionistico e la sua introduzione per via regolamentare difetta di base legale. L’autonomia dell’ente non è legibus soluta. Il richiamo all’art. 24 d.l. n. 201/2011 non è pertinente, trattandosi di istituto diverso per natura, funzione e fonte.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’indirizzo di Cass. n. 31527/2022: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Incontestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta per applicazione di una misura patrimoniale illegittima. Non sussiste alcuna disparità di trattamento con i pensionati INPS, vertendosi in ipotesi di trattenute operate in virtù di diverso titolo contributivo. Non emergono ragioni per rimeditare l’orientamento consolidato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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