Inammissibile il ricorso che denuncia l’errore processuale senza riportare l’atto (Cass. civ. Sez. V n. 18908 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denuncia un error in procedendo non è esonerato dagli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. La parte deve riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, il contenuto degli atti processuali rilevanti e indicare l’esatta collocazione degli stessi nel fascicolo, non essendo ammesso il mero rinvio per relationem. L’estensione del potere cognitivo del giudice di legittimità ai profili di fatto non deroga alle regole di ammissibilità del ricorso: la Corte è giudice del fatto processuale, ma deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura, non di ricercare autonomamente gli atti. È pertanto inammissibile il ricorso che ometta tali adempimenti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente locale con la qualifica di operatore del servizio di sorveglianza, inquadrato nella categoria B del comparto enti locali, aveva chiesto il superiore inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, sostenendo di svolgere funzioni di polizia giudiziaria riconducibili alla categoria C. Il Tribunale aveva accolto le domande con sentenza non definitiva e definitiva.

La Corte d’appello, applicato il principio generale di cui all’articolo 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva riformato la decisione e rigettato tutte le domande, rilevando che le mansioni esercitate erano pienamente rispondenti alla categoria B contrattuale. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 112, 115, 342 e 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale deciso su censure non proposte dall’amministrazione appellante.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato che il motivo, pur denunciando un vizio di attività del giudice di merito, era formulato senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione. Il ricorso non riportava, se non per stralci, il contenuto dell’atto di appello e non forniva alcuna indicazione sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale.

Il Collegio ha ribadito che il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del fatto processuale. L’esercizio del potere di esame diretto degli atti resta subordinato alle regole di ammissibilità e procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità, richiamando sul punto Cass. S.U. n. 8077/2012.

Ne deriva che la parte non è dispensata dall’indicare in modo specifico i fatti processuali posti a base dell’errore e dal riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem. La Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e può procedere solo a una verifica degli atti, non alla loro ricerca, come affermato da Cass. S.U. n. 20181/2019 e Cass. n. 20924/2019.

Gli oneri in questione, ha precisato il Collegio, sono funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti. Se è sufficiente, per escludere l’improcedibilità, il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte, non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui l’atto sia rinvenibile, secondo Cass. S.U. n. 25038/2013.

La Corte ha poi richiamato la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, che ha escluso che l’orientamento sull’autosufficienza del ricorso sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, se applicato senza eccessivo formalismo, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8950 del 18 marzo 2022, che ha escluso un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, ma ha ribadito la necessità dell’individuazione chiara del loro contenuto. Nel caso di specie il ricorso è stato redatto con modalità non dissimili da quelle già ritenute conformi alla Convenzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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