Opponibilità al fallimento dei contratti bancari e timbro di data certa (Cass. civ. Sez. I n. 13499 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia avuto carattere decisivo. Integra il vizio di omesso esame la mancata considerazione del fatto, dedotto e controverso, dell’apposizione del timbro di data certa direttamente sui contratti bancari, anziché sulle sole buste di spedizione, nonché dell’apposizione di marca temporale sui certificati ex art. 50 TUB firmati digitalmente. Tali fatti sono decisivi quando siano potenzialmente idonei a ribaltare la declaratoria di inopponibilità della documentazione bancaria al fallimento e gli accertamenti consequenziali sul saldo e sull’indebito oggettivo.

Il Fatto

Una banca ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento societario, per crediti derivanti da scoperto di conto corrente, apertura di credito, altre facilitazioni e residuo mutuo, oltre che per un controcredito vantato in compensazione dalla società fallita. I crediti non sono stati ammessi per assenza di data certa della documentazione bancaria. Nel giudizio di opposizione è intervenuto il cessionario del credito.

Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica, ha rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che i contratti di conto corrente e apertura di credito fossero privi di data certa, perché il timbro postale era apposto sulle buste e non sugli atti. Ha giudicato inidonei a provare la movimentazione gli estratti conto e gli estratti del conto anticipi, non provato l’estratto ex art. 50 TUB e non opponibili le condizioni contrattuali. Ha quindi applicato il tasso legale ed accolto l’eccezione di compensazione della curatela, azzerando il credito. Contro il provvedimento il creditore escluso e il cessionario hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione del cessionario, che era stato parte del giudizio di merito. Passa quindi all’esame del primo motivo, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo: il timbro di data certa era stato apposto direttamente sui contratti e sui certificati ex art. 50 TUB era stata apposta una marca temporale.

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del motivo. Non si tratta di chiedere una revisione dell’esame e della valutazione dei documenti, ma di far valere l’omesso esame di un fatto storico, costituito dall’apposizione dei timbri su documenti. Il discrimine è tra rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e mancata considerazione di un fatto dedotto e controverso.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014: la censura dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia avuto carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Nel caso concreto il fatto omesso è duplice: l’apposizione del timbro direttamente sui contratti anziché sulle sole buste, e l’apposizione della marca temporale sui certificati firmati digitalmente in formato .P7m. Il Tribunale, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, aveva desunto l’inopponibilità dei contratti proprio dal rilievo che il timbro era sulle buste, documenti ritenuti separati dagli atti negoziali e collegati solo perché scannerizzati in un unico file. Da tale premessa il giudice del merito aveva fatto discendere l’inopponibilità delle condizioni contrattuali e l’inidoneità della restante documentazione alla determinazione dei saldi e dell’indebito oggettivo, come accertato dalla consulenza tecnica.

I fatti storici trascurati appaiono decisivi, perché potenzialmente in grado di ribaltare la declaratoria di inopponibilità e di incidere sui conseguenti quesiti giuridici, compreso quello posto al consulente tecnico. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori. Il decreto è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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