Autodichiarazione di operatore qualificato ed esonero dell’intermediario (Cass. civ. Sez. I n. 12951 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di intermediazione finanziaria la dichiarazione formale di cui all’art. 31, secondo comma, Reg. Consob n. 11522 del 1998, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, esonera l’intermediario dall’obbligo di effettuare ulteriori verifiche. Grava sull’investitore l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse. La disposizione non prevede particolari modalità e tempistiche della dichiarazione, che può essere validamente resa anche nell’ambito del contratto quadro, purché scritta, espressa e specifica. Quanto agli obblighi informativi, l’investitore deve allegare l’inadempimento e provare il danno e il nesso causale; l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni e di avere agito con la diligenza richiesta.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che, in riforma della decisione del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Collegio Arbitrale per le domande relative a quattro contratti di swap conclusi sul fondamento del contratto quadro del 13 gennaio 2003, respingendo le domande relative ad altri quattro contratti di swap fondati sul contratto normativo del 26 ottobre 2000.

In primo grado la società aveva chiesto dichiararsi la nullità degli otto contratti di swap per difetto di forma scritta, per mancato riconoscimento della facoltà di recesso e per la qualifica dei proponenti, oltre alla condanna della banca per responsabilità precontrattuale. Il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità dei contratti e condannato la banca alla restituzione delle somme versate. La Corte territoriale ha invece escluso i vizi formali, la qualità di operatore qualificato in capo alla società e la causa illecita, rilevando la prescrizione dell’azione di annullamento per vizio del consenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile in tutti i motivi. Il primo, relativo all’operatività della clausola compromissoria nei singoli contratti di swap, non individua con chiarezza il vizio deducibile ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ., risolvendosi in una contestazione dell’interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito (Sezioni Unite n. 32415 del 2021).

Il secondo motivo non assolve l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., omettendo di indicare le norme violate e di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sezioni Unite n. 23745 del 2020). Quanto al terzo motivo, il Collegio ricostruisce il regime probatorio della dichiarazione di operatore qualificato: l’autodichiarazione integra una prova presuntiva semplice della qualità, con onere contrario a carico dell’investitore che deduca la conoscenza o conoscibilità dell’assenza di competenze da parte dell’intermediario (Cass. n. 8343 del 2018; Cass. n. 12138 del 2009). L’art. 31, secondo comma, Reg. Consob non impone modalità o tempistiche particolari e consente la dichiarazione nel contratto quadro, se scritta, espressa e specifica (Cass. n. 7412 del 2024).

Il quarto motivo, in tema di obblighi informativi e riparto dell’onere della prova, non si confronta con la ratio della decisione, che ha ritenuto provato l’adempimento dell’intermediario attraverso la documentazione contrattuale e la mancata contestazione specifica della controparte. Il quinto motivo muove da una lettura inesatta della sentenza, che ha rilevato la tardività delle allegazioni riferite agli obblighi informativi, non alla questione di nullità. Il sesto si risolve in una generica contestazione degli accertamenti di fatto.

Il settimo motivo, sulla prescrizione dell’azione di annullamento ex art. 1442 cod. civ., è inammissibile perché la sentenza si fonda su due autonome rationes decidendi — il decorso del termine e la mancata specifica deduzione delle carenze informative — e la ricorrente ha omesso di aggredire la seconda (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019). La Corte condanna la ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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